Sulla base di questo principio, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, di recente, ha accolto la tesi difensiva sostenuta dallo Studio Legale Di Stasio, con l’Avv. Maria Giovanna Icolaro, esperta di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, in favore della parte datrice che, con il cd. “Rito Fornero”, è stata convenuta in giudizio da un lavoratore il quale richiedeva la declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento, comminato in suo danno, dopo che egli si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medico-legali richiesti giudizialmente dalla datrice al fine di verificare lo stato di idoneità psicofisica alle mansioni di assegnazione.

Nel caso specifico, la legittimità del licenziamento è stata dichiarata dal Giudice del Lavoro sulla base dell’affermazione che il rifiuto del lavoratore, integrando un notevole inadempimento, ha determinato finanche una impossibilità oggettiva e di fatto di accertare, in maniera definitiva e insindacabile, quale sia la sua reale capacità psico-fisica e quali mansioni la datrice avrebbe potuto effettivamente affidargli. Rifiutandosi di effettuare tale accertamento, inoltre e di conseguenza, il prestatore non può pretendere di essere adibito né a mansioni superiori, quali quelle impiegatizie (peraltro non contemplate dall’art. 42 d.lgs. 81/08), né a quelle equivalenti, non potendo sostituirsi unilateralmente al giudizio medico-legale sollecitato in sede giudiziaria dalla sua controparte.