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Sequestro preventivo: obbligo di motivazione sul periculum in mora

by |8 Settembre 2022|

Con la sentenza n. 31380 del 26 aprile 2022 (depositata in cancelleria il 22 agosto 2022) la Sesta Sezione della Corte di Cassazione Penale è tornata sull’obbligo di motivazione del periculum in mora in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Nella specie, ha ribadito e puntualizzato il principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza “Ellade”, secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in  mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021, depositata in cancelleria l’11 ottobre 2021).

Il superamento del periculum in re ipsa

Nella precedente interpretazione giurisprudenziale si riteneva il periculum sussistente in re ipsa in caso di sequestro preventivo prodromico alla confisca obbligatoria. Tale automatismo appariva contrario al dettato costituzionale; come sottolineato più volte anche dalla giurisprudenza sovranazionale, si determinava una compressione sproporzionata del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.

L’onere motivazionale sul periculum in mora

Il requisito del periculum in mora può dirsi integrato allorquando sia comprovato il rischio che, nel tempo necessario per pervenire all’accertamento di merito, la futura esecuzione della confisca possa essere vanificata.

Pertanto, nel motivare tale esigenza anticipatoria dell’effetto ablativo della confisca, occorre soffermarsi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, con conseguente impossibilità di procedere alla confisca.

La Suprema Corte ha chiarito che per assolvere l’onere motivazionale non è sufficiente far riferimento a un rischio di dispersione del patrimonio del sequestrando affermato in termini meramente apodittici e prospettato come meramente eventuale, se non congetturale, indipendentemente dalle condizioni patrimoniali e dalle condotte del soggetto sottoposto al vincolo reale. Si richiede, invece, una motivazione puntuale sul carattere concreto e attuale del periculum in mora, specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale.

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L’INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE RISPETTO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE IMMOBILIARE.

by |26 Luglio 2022|

di Valentina Amantea – Avvocato

In merito all’incidenza che possa avere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale rispetto al giudizio di scioglimento della comunione legale, sussisteva una frattura giurisprudenziale che ha trovato risoluzione nell’attuale e recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Si chiarisce, anzitutto, come il suddetto diritto di assegnazione deve esser considerato come un particolare diritto personale di godimento più che come diritto di natura reale, poiché trova la sua ragion d’essere nel provvedimento di assegnazione che guarda specificamente all’interesse preminente dei figli e alla rispettiva continuità della vita familiare, preservando il loro habitat, quale luogo degli affetti, degli interessi, delle abitudini proprie acquisite in quell’ambito familiare, rispettandone il più possibile la stabilità, onde evitare ulteriori traumi.

La questione che divideva in due l’orientamento giurisprudenziale ineriva la valutazione economica del bene immobiliare adibito a casa coniugale ed assegnato al coniuge affidatario della prole, nell’ambito della divisione della comunione, poiché in considerazione della sussistenza del vincolo del diritto di godimento di bene, l’immobile vedrebbe ridurre il rispettivo valore di mercato.

Secondo un primo orientamento, siffatta contrazione verrebbe a generarsi solo allorquando l’immobile, in sede di divisione, dovesse venir venduto ad un terzo, in quanto quest’ultimo vedrebbe limitato il diritto acquistato dal vincolo sussistente sull’immobile, rappresentato dal godimento dello stesso da parte del coniuge assegnatario.

Mentre, nel caso in cui l’immobile dovesse esser attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario si deve considerarne il pieno valore di mercato, poiché il coniuge proprietario non patirebbe il limite del vincolo del diritto di godimento, dal momento che questo verrebbe meno per confusione.

Tanto, in virtù della considerazione per cui ove si dovesse adoperare la decurtazione del valore dell’immobile, il coniuge non assegnatario subirebbe, nella divisione del cespite, una ingiustificata penalizzazione per vedersi una somma non rispondente all’effettiva metà del valore del bene, invece, il coniuge assegnatario in proprietà esclusiva, otterrebbe un altrettanto ingiusta locupletazione, potendo vendere successivamente il bene a terzi senza vincolo e per un prezzo integrale.

Di contro, l’opposto orientamento considerava il diritto di godimento quale condizionamento per la valutazione economica dell’immobile sempre sussistente, a prescindere dall’attribuzione dello stesso al coniuge assegnatario, all’altro coniuge o al terzo, cosicché il coniuge assegnatario si troverebbe, dal punto di vista patrimoniale, nella medesima condizione di quello non assegnatario e del terzo, fin quando il provvedimento di assegnazione non subisca una modifica o una revoca.

Siffatta valutazione, però, non prende in considerazione il profilo per cui il diritto di godimento, quale vincolo limitativo proprio del valore di mercato del bene immobile, viene meno per confusione con l’attribuzione della proprietà esclusiva al coniuge assegnatario, nonché con la modifica o la revoca del provvedimento di assegnazione, in ragione dell’interesse dei figli allorquando diventano autonomi ed economicamente autosufficienti.

Quindi, ci si troverebbe a determinare la decurtazione del valore di mercato dell’immobile anche nel caso in cui, di fatto, il vincolo giustificativo di detta riduzione non sussiste più, per i motivi sopra esposti, ponendosi – talvolta – un ingiustificato vantaggio dell’assegnatario piuttosto che dell’altro coniuge nel caso in cui il primo dovesse vedersi attribuita la proprietà esclusiva della casa coniugale.

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18641 del 2022, hanno ritenuto di dover condividere il primo indirizzo giurisprudenziale, ivi illustrato, considerando che il valore dell’immobile, oggetto di divisione, non possa risentire del vincolo del diritto di godimento, allorquando lo stesso venga attribuito al coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto detto diritto viene pacificamente assorbito o confuso con la proprietà al medesimo attribuita.

Pertanto, in sede di determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge si dovrà far riferimento al valore venale dell’immobile, risultando del tutto irrilevante, in tale sede di divisione, la circostanza per cui all’interno dell’immobile medesimo vi continuino ad abitare i propri figli rimasti affidati al coniuge divenuto proprietario esclusivo, in quanto, siffatto aspetto rientra nella differente questione circa gli obblighi genitoriali di mantenimento della prole.

Infatti, si sottolinea come quest’ultimo aspetto rientra nella questione dell’assegnazione della casa coniugale, la cui valutazione si basa sul preminente interesse dei figli non economicamente indipendenti, che è ben diversa ed autonoma rispetto alla questione inerente la divisione dell’immobile adibito a casa coniugale conseguente lo scioglimento della comunione.

Proprio in ragione di siffatta autonomia, unitamente all’inesistenza del vincolo al diritto di godimento (nel caso in cui l’immobile dovesse esser attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario), non si può escludere che il coniuge divenuto proprietario possa chiedere l’adeguamento del contributo al mantenimento dei figli, dato che nella determinazione dell’assegno, pur venendo meno la componente inerente l’assegnazione della casa familiare, il genitore non residente con i propri figli, resta comunque obbligato a soddisfare il loro diritto a poter usufruire di un’adeguata abitazione, ad una stabile organizzazione domestica che possa rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione, cercando di preservare il più possibile quanto – da loro – goduto in precedenza.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui all’esito dello scioglimento della comunione l’immobile dovesse venir attribuito in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario, il valore di mercato dell’immobile sarà da considerarsi decurtato, venendosi a trovare nella medesima condizione del terzo, in quanto il predetto diventerà titolare di un diritto di proprietà limitato nelle facoltà di godimento correlate alla perdurante assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole.

In conclusione, ne deriva una soluzione differenziata rispetto alla considerazione del valore da attribuire all’immobile, a seconda che questo sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario della casa familiare e della prole (valore pieno di mercato), ovvero sia trasferito in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario o ad un terzo (valore ridotto), considerando che per tali circostanze permane il diritto di godimento in capo all’altro coniuge.

 

 

I poteri e i compiti dell’Organismo di Vigilanza

by |6 Luglio 2022|

Con la sentenza che pone fine alla vicenda Impregilo (Cassazione, Sezione VI Penale, n. 23401 dell’11 novembre 2021, depositata il 15 giugno 2022), la Suprema Corte coglie l’occasione per dissipare ogni dubbio su quali siano i poteri e i compiti assegnati all’Organismo di Vigilanza dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).

In particolare, vengono superate le recenti pronunce di merito che impropriamente hanno attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito (e il potere) di impedire la commissione di reati.

Le indicazioni della Cassazione sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza

Per definire i poteri e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, la Suprema Corte parte dal dato normativo.

Nello specifico, ricorda come tra le condizioni che l’art. 6, D. Lgs. n. 231/2001 pone per mandare esente l’ente dalla responsabilità per il delitto commesso dai suoi vertici, vi è anche quella di aver affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento… a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.

Da qui si ricava che requisito imprescindibile di tale organismo è l’autonomia rispetto agli amministratori, mentre il compito affidatogli è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del modello di organizzazione e di gestione e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione.

Invero, l’autonomia finirebbe per essere inevitabilmente minata laddove fossero attribuiti all’Organismo di Vigilanza connotazioni di tipo gestorio.

L’amministrazione e le scelte operative della società non possono essere appannaggio dell’Organismo di Vigilanza e la verifica dell’operato degli amministratori spetta all’assemblea ed agli altri organi societari, entro limiti e procedure stabiliti dalla legge e dallo statuto.

Nell’ambito del sistema 231, la Corte ribadisce come spettino all’Organismo di Vigilanza soltanto compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del modello organizzativo di cui l’ente si è dotato. In ogni caso, per poter affermare la responsabilità dell’ente in relazione a mancanze attribuibili all’Organismo di Vigilanza, è necessario accertare l’efficienza causale delle stesse nella commissione del reato presupposto.

 

L’esclusione dell’assegno di divorzio

by |30 Giugno 2022|

di Raffaella Mazzariello Avvocato 

Con l’Ordinanza n. 18697 del 9.6.2022 la Cassazione è di nuovo stata chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge.

Ancora una volta la Corte ribadisce la funzione non solo assistenziale ma perequativa/compensativa dell’assegno.

Infatti, quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali.

Il riconoscimento, quindi, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri previsti dalla legge i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto come del resto già previsto dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018.

Nel caso esaminato, pertanto, veniva respinta la richiesta avanzata dall’ex moglie di riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativa essendo stata accertata la piena autosufficienza della medesima.