Circa Antonella Pallavicino

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26 Set, 2023

L’avv. Valerio Di Stasio ha presieduto la riunione di inizio stagione sportiva della Commissione Esperti legali dell’AIA.

Di |2023-09-26T19:36:07+02:0026 Settembre 2023|Categorie: News|

La riunione, tenutasi a Roma nei giorni del 22 e 23 settembre scorsi, ha visto la partecipazione di tutti i Componenti della commissione e di un parterre di ospiti d’eccezione.

 

Si è tenuta a Roma, nei giorni del 22 e 23 settembre scorsi, la riunione di inizio stagione sportiva della Commissione Esperti Legali dell’Associazione Italiana Arbitri (composta da avvocati, magistrati e professori universitari).

Ha presieduto i lavori l’avv. Valerio Di Stasio, nella sua qualità di Responsabile Nazionale della detta Commissione.

 

Si è trattato di una due giorni intensa e proficua, durante la quale sono stati affrontati temi di notevole interesse e di stretta attualità, a partire dalla recente Riforma dello Sport, con particolare riferimento agli aspetti giuslavoristici e ai conseguenti riflessi sull’attività svolta dagli arbitri di calcio.

I lavori si sono, poi, concentrati sulla tematica del contrasto alla violenza nei confronti degli ufficiali di gara, analizzando i dati delle attività in corso e sviscerando tutte le problematiche emerse, nelle varie regioni, durante la passata stagione sportiva.

Ampio spazio è stato, infine, dedicato alla programmazione delle attività ed iniziative da porre in essere nella stagione sportiva appena iniziata.

La partecipazione di un parterre di ospiti d’eccezione ha arricchito di interesse e contenuti i lavori della Commissione.

Infatti, nel corso delle sessioni svolte durante i due giorni, sono intervenuti il Presidente dell’AIA Carlo Pacifici, il Componente del Comitato Nazionale Antonio Zappi e il Responsabile della Commissione per lo Studio, lo Sviluppo ed il monitoraggio dei progetti associativi e per il contrasto alla violenza Alfredo Trentalange.

 

Al termine della riunione, alla quale ha preso parte anche l’avv. Vincenzo D’Amore quale Referente Regionale della Campania, l’avv. Di Stasio ha espresso tutta la propria soddisfazione per i contenuti emersi e per il ruolo di rilievo assunto dalla Commissione Esperti Legali all’interno dell’AIA.

12 Lug, 2023

LE NUOVE NOMINE DELLA COMMISSIONE ESPERTI LEGALI DELL’AIA

Di |2023-07-12T13:07:23+02:0012 Luglio 2023|Categorie: News|

L’avv. Valerio Di Stasio sarà il Responsabile nazionale della Commissione Esperti Legali dell’Associazione Italiana Arbitri anche per il biennio 2023 – 2025.
L’Avv. Vincenzo D’Amore confermato quale Referente regionale per la Campania della medesima commissione.

Nella giornata di ieri, il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri ha ufficializzato le nuove nomine tecniche ed associative.

Per quanto riguarda la Commissione Esperti Legali, è stata rinnovata la fiducia all’avv. Valerio Di Stasio che sarà il Responsabile nazionale della detta commissione anche per le stagioni sportive 2023/2024 e 2024/2025.

Si tratta di un prestigioso riconoscimento, da parte del Comitato Nazionale dell’AIA, per il lavoro svolto negli anni addietro e, in particolare, nell’ultimo biennio in cui la Commissione Esperti Legali presieduta dall’avv. Di Stasio è stata particolarmente impegnata e con pregevoli risultati, sotto diversi profili.

Solo per citare alcune delle attività in cui è stata impegnata la Commissione Esperti Legali, ricordiamo: il servizio di assistenza legale gratuita agli arbitri vittime di episodi di violenza, l’aggiornamento del massimario delle delibere delle Commissioni di Disciplina, l’attività consultiva estrinsecatasi attraverso la redazione di svariati pareri resi a seguito delle richieste provenienti sia dagli organi centrali che periferici dell’AIA, senza tralasciare il contenzioso sportivo in cui è stata curata la difesa dell’AIA e dei provvedimenti emessi dai suoi organi.

Della Commissione Esperti Legali continuerà a far parte anche l’avv. Vincenzo D’Amore, confermato nell’incarico di Referente regionale per la Campania.

Anche in questo caso, si tratta di un importante riconoscimento per il lavoro svolto, soprattutto per quanto attiene all’assistenza legale gratuita agli arbitri vittime di episodi di violenza.

Qui 👇il comunicato ufficiale

17 Ott, 2022

LA RIUNIONE DI INIZIO STAGIONE SPORTIVA DELLA COMMISSIONE ESPERTI LEGALI DELL’AIA

Di |2022-10-17T19:59:02+02:0017 Ottobre 2022|Categorie: News|

L’avv. Valerio Di Stasio, Responsabile della Commissione Esperti Legali dell’Associazione Italiana Arbitri, e l’avv. Vincenzo D’Amore, Referente Regionale per la Campania, hanno preso parte alla riunione della Commissione Esperti Legali dell’AIA.

Si è svolta a Casalecchio di Reno (BO), il 14 e 15 ottobre scorsi, la riunione della Commissione Esperti Legali dell’Associazione Italiana Arbitri, cui hanno preso parte tutti i componenti nazionali della detta Commissione e i rispettivi referenti di ciascuna regione.

L’avv. Valerio Di Stasio, quale Responsabile della Commissione Esperti Legali dell’Associazione Italiana Arbitri, ha presieduto e coordinato i lavori ai quali ha preso parte anche l’avv. Vincenzo D’Amore in qualità di Referente Regionale per la Campania.

Diversi e di notevole importanza i temi affrontati nel corso dei due giorni, tra i quali l’analisi dei dati statistici relativi al servizio di assistenza legale offerto dall’AIA agli arbitri vittime di episodi di violenza e la relazione inerente all’aggiornamento del massimario delle delibere delle Commissioni di Disciplina dell’AIA, curato dalla Commissione Esperti Legali.

Particolare interesse e spunti di discussione e dibattito hanno destato le tematiche concernenti le novità apportate al processo penale dalla recente riforma Cartabia e quelle inerenti al vincolo di giustizia in materia civile e penale alla luce delle recenti decisioni delle Commissioni di Disciplina dell’AIA e del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI.

Infine, l’avv. Di Stasio non ha mancato di illustrare i dati relativi all’attività consultiva della Commissione, che si estrinseca attraverso la redazione di pareri a seguito delle sempre più frequenti richieste in tal senso provenienti sia dagli organi centrali dell’AIA che da quelli periferici e, talvolta, veicolati anche dai singoli associati.

Nel corso dei lavori sono intervenuti anche il componente del Comitato Nazionale dell’AIA, Alberto Zaroli, nonché il Responsabile della Commissione di Studio per l’Osservatorio sulla Violenza, Guido Falca.

All’esito della riunione, l’avv. Di Stasio ha espresso tutta la propria soddisfazione sia per la partecipazione e il contributo apportato dai vari componenti che per i pregevoli risultati raggiunti dalla Commissione negli ultimi anni.

26 Lug, 2022

L’INCIDENZA DEL PROVVEDIMENTO DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE RISPETTO ALLO SCIOGLIMENTO DELLA COMUNIONE IMMOBILIARE.

Di |2022-07-26T09:49:47+02:0026 Luglio 2022|Categorie: News|

di Valentina Amantea – Avvocato

In merito all’incidenza che possa avere il provvedimento di assegnazione della casa coniugale rispetto al giudizio di scioglimento della comunione legale, sussisteva una frattura giurisprudenziale che ha trovato risoluzione nell’attuale e recente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.

Si chiarisce, anzitutto, come il suddetto diritto di assegnazione deve esser considerato come un particolare diritto personale di godimento più che come diritto di natura reale, poiché trova la sua ragion d’essere nel provvedimento di assegnazione che guarda specificamente all’interesse preminente dei figli e alla rispettiva continuità della vita familiare, preservando il loro habitat, quale luogo degli affetti, degli interessi, delle abitudini proprie acquisite in quell’ambito familiare, rispettandone il più possibile la stabilità, onde evitare ulteriori traumi.

La questione che divideva in due l’orientamento giurisprudenziale ineriva la valutazione economica del bene immobiliare adibito a casa coniugale ed assegnato al coniuge affidatario della prole, nell’ambito della divisione della comunione, poiché in considerazione della sussistenza del vincolo del diritto di godimento di bene, l’immobile vedrebbe ridurre il rispettivo valore di mercato.

Secondo un primo orientamento, siffatta contrazione verrebbe a generarsi solo allorquando l’immobile, in sede di divisione, dovesse venir venduto ad un terzo, in quanto quest’ultimo vedrebbe limitato il diritto acquistato dal vincolo sussistente sull’immobile, rappresentato dal godimento dello stesso da parte del coniuge assegnatario.

Mentre, nel caso in cui l’immobile dovesse esser attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario si deve considerarne il pieno valore di mercato, poiché il coniuge proprietario non patirebbe il limite del vincolo del diritto di godimento, dal momento che questo verrebbe meno per confusione.

Tanto, in virtù della considerazione per cui ove si dovesse adoperare la decurtazione del valore dell’immobile, il coniuge non assegnatario subirebbe, nella divisione del cespite, una ingiustificata penalizzazione per vedersi una somma non rispondente all’effettiva metà del valore del bene, invece, il coniuge assegnatario in proprietà esclusiva, otterrebbe un altrettanto ingiusta locupletazione, potendo vendere successivamente il bene a terzi senza vincolo e per un prezzo integrale.

Di contro, l’opposto orientamento considerava il diritto di godimento quale condizionamento per la valutazione economica dell’immobile sempre sussistente, a prescindere dall’attribuzione dello stesso al coniuge assegnatario, all’altro coniuge o al terzo, cosicché il coniuge assegnatario si troverebbe, dal punto di vista patrimoniale, nella medesima condizione di quello non assegnatario e del terzo, fin quando il provvedimento di assegnazione non subisca una modifica o una revoca.

Siffatta valutazione, però, non prende in considerazione il profilo per cui il diritto di godimento, quale vincolo limitativo proprio del valore di mercato del bene immobile, viene meno per confusione con l’attribuzione della proprietà esclusiva al coniuge assegnatario, nonché con la modifica o la revoca del provvedimento di assegnazione, in ragione dell’interesse dei figli allorquando diventano autonomi ed economicamente autosufficienti.

Quindi, ci si troverebbe a determinare la decurtazione del valore di mercato dell’immobile anche nel caso in cui, di fatto, il vincolo giustificativo di detta riduzione non sussiste più, per i motivi sopra esposti, ponendosi – talvolta – un ingiustificato vantaggio dell’assegnatario piuttosto che dell’altro coniuge nel caso in cui il primo dovesse vedersi attribuita la proprietà esclusiva della casa coniugale.

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 18641 del 2022, hanno ritenuto di dover condividere il primo indirizzo giurisprudenziale, ivi illustrato, considerando che il valore dell’immobile, oggetto di divisione, non possa risentire del vincolo del diritto di godimento, allorquando lo stesso venga attribuito al coniuge assegnatario della casa coniugale, in quanto detto diritto viene pacificamente assorbito o confuso con la proprietà al medesimo attribuita.

Pertanto, in sede di determinazione del conguaglio in favore dell’altro coniuge si dovrà far riferimento al valore venale dell’immobile, risultando del tutto irrilevante, in tale sede di divisione, la circostanza per cui all’interno dell’immobile medesimo vi continuino ad abitare i propri figli rimasti affidati al coniuge divenuto proprietario esclusivo, in quanto, siffatto aspetto rientra nella differente questione circa gli obblighi genitoriali di mantenimento della prole.

Infatti, si sottolinea come quest’ultimo aspetto rientra nella questione dell’assegnazione della casa coniugale, la cui valutazione si basa sul preminente interesse dei figli non economicamente indipendenti, che è ben diversa ed autonoma rispetto alla questione inerente la divisione dell’immobile adibito a casa coniugale conseguente lo scioglimento della comunione.

Proprio in ragione di siffatta autonomia, unitamente all’inesistenza del vincolo al diritto di godimento (nel caso in cui l’immobile dovesse esser attribuito in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario), non si può escludere che il coniuge divenuto proprietario possa chiedere l’adeguamento del contributo al mantenimento dei figli, dato che nella determinazione dell’assegno, pur venendo meno la componente inerente l’assegnazione della casa familiare, il genitore non residente con i propri figli, resta comunque obbligato a soddisfare il loro diritto a poter usufruire di un’adeguata abitazione, ad una stabile organizzazione domestica che possa rispondere a tutte le necessità di cura ed educazione, cercando di preservare il più possibile quanto – da loro – goduto in precedenza.

Ovviamente, nell’ipotesi in cui all’esito dello scioglimento della comunione l’immobile dovesse venir attribuito in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario, il valore di mercato dell’immobile sarà da considerarsi decurtato, venendosi a trovare nella medesima condizione del terzo, in quanto il predetto diventerà titolare di un diritto di proprietà limitato nelle facoltà di godimento correlate alla perdurante assegnazione dell’immobile al coniuge affidatario della prole.

In conclusione, ne deriva una soluzione differenziata rispetto alla considerazione del valore da attribuire all’immobile, a seconda che questo sia assegnato in proprietà esclusiva al coniuge assegnatario della casa familiare e della prole (valore pieno di mercato), ovvero sia trasferito in proprietà esclusiva al coniuge non assegnatario o ad un terzo (valore ridotto), considerando che per tali circostanze permane il diritto di godimento in capo all’altro coniuge.

 

 

30 Giu, 2022

L’esclusione dell’assegno di divorzio

Di |2022-06-30T18:53:23+02:0030 Giugno 2022|Categorie: News|

di Raffaella Mazzariello Avvocato 

Con l’Ordinanza n. 18697 del 9.6.2022 la Cassazione è di nuovo stata chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge.

Ancora una volta la Corte ribadisce la funzione non solo assistenziale ma perequativa/compensativa dell’assegno.

Infatti, quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali.

Il riconoscimento, quindi, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri previsti dalla legge i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto come del resto già previsto dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018.

Nel caso esaminato, pertanto, veniva respinta la richiesta avanzata dall’ex moglie di riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativa essendo stata accertata la piena autosufficienza della medesima.

15 Giu, 2022

La pronuncia della Corte di Cassazione a Sezioni Unite sulla natura della comunione de residuo avente ad oggetto l’impresa individuale del coniuge

Di |2022-06-15T16:39:18+02:0015 Giugno 2022|Categorie: News|

di Stefania Avitabile – Dottoressa in giurisprudenza

Le Sezioni Unite, con la recentissima pronuncia del 17 maggio 2022 n. 15889, esprimendosi in merito alla natura giuridica della comunione de residuo avente ad oggetto l’impresa del coniuge, hanno affermato il seguente principio di diritto: “Nel caso di impresa riconducibile ad uno solo dei coniugi costituita dopo il matrimonio, e ricadente nella cd. comunione de residuo, al momento dello scioglimento della comunione legale, all’altro coniuge spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data”

 

La dibattuta questione, rimessa all’attenzione delle Sezioni Unite con l’Ordinanza interlocutoria n. 28872/2021, sorge dall’assenza di un univoco indirizzo giurisprudenziale relativamente alle distinte impostazioni dottrinali in tema di comunione de residuo.

 

È proprio nell’ambito di tale contrasto tra la tesi che attribuisce al coniuge non imprenditore un diritto di credito, da un lato, e la tesi che invece opta per il riconoscimento di un diritto di compartecipazione alla titolarità dei singoli beni individuali, dall’altro, che si innesta con forza innovativa la sentenza in commento.

 

La comunione de residuo tra coniugi

 

Ai fini di una piena comprensione della pronuncia dalle Sezioni Unite, risulta necessario un breve excursus sulla comunione de residuo.

 

Nel nostro ordinamento giuridico, la comunione legale dei beni costituisce il regime patrimoniale dei coniugi, salvo che essi non decidano diversamente (applicabile altresì alle unioni civili tra persone dello stesso sesso, per effetto dell’art. 1, comma 13, della legge n. 76/2016, ed è accessibile anche ai conviventi di fatto, a determinate condizioni).

La scelta di tale regime corrisponde alla considerazione della famiglia come consortium omnis vitae, nonché alla specifica esigenza di tutela del coniuge economicamente e socialmente più debole. Sebbene la finalità dell’istituto sia quella di garantire l’uguaglianza delle sorti economiche dei coniugi in relazione agli eventi verificatisi dopo il matrimonio, tuttavia, si evidenzia come il legislatore, contemporaneamente, abbia voluto assicurare al singolo coniuge un adeguato spazio di autonomia nell’esercizio delle proprie attività professionali o imprenditoriali, ed in generale nella gestione dei propri redditi da lavoro come pure dei frutti ricavati dai beni personali.

 

Difatti, accanto ai beni che ricadono in comunione immediata e, pertanto, entrano nel patrimonio comune al momento del loro acquisto, e a quelli che nascono come personali e come tali restano anche una volta cessata la comunione legale, sussiste una serie di beni ricadenti nella c.d. comunione de residuo (l’individuazione dei beni oggetto della cd. comunione de residuo viene tratta dagli articoli 177 lett. b) e c) e 178 c.c.).

Questi beni, pur restando personali durante la vigenza del regime patrimoniale legale, vengono attratti dalla disciplina della comunione legale laddove siano effettivamente e concretamente esistenti nel patrimonio dei coniugi al momento dello scioglimento del matrimonio.

 

Le ragioni alla base della decisione delle Sezioni Unite

 

Le Sezioni Unite, nell’argomentare la propria pronuncia, hanno evidenziato coma “la disciplina dei beni personali e quella specificamente dettata per i beni oggetto della cd. comunione de residuo testimoniano l’evidente emersione, pur all’interno di un regime ispirato alla tutela di esigenze solidaristiche tra i coniugi, della necessità di attribuire rilevanza anche a legittime aspirazioni individuali, che non potrebbero essere del tutto mortificate, e ciò in quanto il matrimonio presuppone comunque il riconoscimento della persona e della sua sfera di autonomia come valore primario che gli istituti giuridici sono chiamati ad attuare, soprattutto ove l’attività individuale si rivolga all’esercizio dell’attività di impresa o professionale”.

Da quanto affermato, dunque, emerge chiaramente la volontà del legislatore di garantire al coniuge imprenditore, finché dura la comunione legale, il potere di gestire dell’impresa, investendo a suo piacimento gli utili e disponendo liberamente dei beni e degli utili aziendali.

 

Sulla base di tali premesse, la Corte ha ritenuto che la questione oggetto dell’ordinanza di rimessione devesse essere decisa optando per la tesi della natura creditizia del diritto nascente dalla comunione de residuo, riconoscendo un diritto di compartecipazione sul piano appunto creditizio, pari alla metà dell’ammontare del denaro o dei frutti oggetto di comunione de residuo, ovvero del controvalore dei beni aziendali e degli eventuali incrementi, al netto delle passività.

Questa impostazione, infatti, garantisce la permanenza della disponibilità dei frutti e dei proventi e dell’autonomia gestionale, evitando un pregiudizio per le ragioni dei creditori e consentendo la sopravvivenza dell’impresa, senza che le vicende dei coniugi abbiano una diretta incidenza sulle sorti della stessa.

L’insorgenza di una comunione anche sui beni mobili ed immobili confluiti nell’azienda, al contrario, comporterebbe una serie di problematiche e pregiudizi, quali:

  • lo scoraggiamento dei creditori nel continuare a riporre fiducia nella gestione successiva allo scioglimento della comunione legale. Ciò perché i terzi che hanno intrattenuto rapporti con l’impresa individuale del coniuge, al momento dello scioglimento della comunione legale, vedrebbero dimidiata la garanzia patrimoniale offerta dai beni, in quanto non più di proprietà esclusiva, ma in comproprietà con l’ex coniuge;
  • la contitolarità sui beni oggetto della comunione de residuo imporrebbe, nella loro successiva gestione, il rispetto delle regole dettate per i beni comuni, con il concreto rischio di paralisi nell’esercizio dell’attività di impresa, anche laddove si reputi che la qualità di imprenditore resti sempre in capo al solo coniuge che l’aveva prima dello scioglimento del regime della comunione legale;
  • l’irrazionalità della tesi della natura reale del diritto, che ricollega un incremento dei legami economici fra i due coniugi proprio al verificarsi di vicende che, secondo la stessa previsione legislativa, ne dovrebbero invece comportare la cessazione;
  • il nocumento all’autonomia e della libertà del coniuge imprenditore derivante dall’automatico passaggio dei beni comuni de residuo, dalla titolarità e disponibilità esclusive, al patrimonio in comunione, con il rischio che la conflittualità tra coniugi possa riverberarsi anche nella gestione e nelle scelte che afferiscano ai beni aziendali caduti nella comunione de residuo;
  • i possibili problemi esiziali per la sopravvivenza dell’impresa derivanti dal carattere ordinario della comunione. Difatti, in assenza di una specifica previsione che contempli una prelazione a favore del coniuge già imprenditore, all’esito della divisione, ove il complesso aziendale non risultasse comodamente divisibile, ben potrebbe verificarsi l’attribuzione dello stesso al coniuge non imprenditore, ovvero, in assenza di richieste in tal senso da parte dei condividenti, si potrebbe addivenire alla alienazione a terzi. Ed ancora, in caso di morte del coniuge non imprenditore, verrebbe a configurarsi la creazione della comunione sui beni di cui all’art. 178 c.c. tra il coniuge imprenditore e gli eredi dell’altro coniuge, che ben potrebbero essere anche estranei al nucleo familiare ristretto;
  • l’inconciliabilità della natura reale del diritto con la previsione secondo cui ricadano in comunione anche gli incrementi, che per la loro connotazione, mal si prestano a configurare una comunione in senso reale sui medesimi;
  • l’inesattezza dell’idea, sostenuta da molti fautori della tesi della natura reale del diritto, che la comunione sorga automaticamente non sull’azienda o sugli incrementi, bensì sul saldo attivo del patrimonio aziendale (o dei suoi incrementi); il saldo attivo del patrimonio aziendale è un’entità astratta che non può riferirsi se non al valore monetario del complesso dei beni che costituiscono l’azienda stessa, dedotte le passività, pertanto ne deriva l’impossibilità di una reale contitolarità di diritti sui beni in oggetto, dovendosi invece propendere per la soluzione che attribuisce al coniuge non titolare del diritto reale una (eventuale, una volta effettuati i dovuti calcoli) pretesa di carattere creditorio.
1 Giu, 2022

Sulla revocabilità del pagamento eseguito dal debitore fallito

Di |2022-06-01T17:30:45+02:001 Giugno 2022|Categorie: News|

Con la sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato importanti principi di diritto in tema di revoca ex art. 67 L.F

I fatti di causa

Nell’ambito di un giudizio relativo ad una pluralità di domande revocatorie proposte dal fallimento della s.a.s rivolte nei confronti di un Istituto di credito, venivano accolte alcune di esse da parte della Corte di Appello di Messina e, per quel che interessa, la domanda relativa alla rimessa d’importo pari a Lire 40.000.000 effettuata in favore dell’istituto bancario, nel periodo sospetto L. Fall., ex art. 67, comma 2, dovuta all’incameramento del corrispettivo della vendita di un certificato di deposito costituito in pegno dal debitore fallito.

La Corte d’appello accoglieva la revocatoria e disponeva l’ammissione al chirografo della banca ai sensi di quanto disposto dall’art. 70, comma 2, L.F.

L’istituto di credito proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Banca deduceva in particolare il difetto di prova della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della banca, l’omessa valutazione dei mezzi di prova, in relazione alla riconosciuta natura solutoria delle rimesse che, al contrario, avrebbero dovuto essere ritenute di natura ripristinatoria ed, infine, contestava il mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello del carattere irrevocabile dell’incameramento della somma derivante dal certificato di deposito determinato da un diritto di pegno oramai consolidato (c.d. pegno rotativo).

Alla luce della particolare rilevanza dei temi da esaminare, la Sesta Sezione della Corte di legittimità ha rinviato il ricorso alla Prima Sezione civile che, a sua volta, ha rimesso le questioni ritenute di massima importanza alle Sezioni Unite con ordinanza n. 8923 del 31 marzo 2021.

I principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno statuito i seguenti principi di diritto:

  1. il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art. 67, comma 2, L.F., ove si accerti la “scientia decotionis” del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.
  2. la revoca ex art. 67 L.F. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111 bis, 111 ter e 111 quater, L.F.
11 Mar, 2022

Diritto al riconoscimento dell’assegno anche dopo il divorzio.

Di |2022-03-11T10:09:40+01:0011 Marzo 2022|Categorie: News|

Successivamente alla pronuncia di divorzio, intercorsa tra i coniugi, colui che in seguito subisce un peggioramento delle proprie condizioni economiche può richiedere che gli venga riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento, anche se in precedenza non lo aveva richiesto e – di conseguenza – non è stato previsto dalla rispettiva pronuncia giudiziale.

L’ordinanza del 24 febbraio n. 5055/2021 della Suprema Corte di Cassazione

Questo principio, è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 febbraio n. 5055/2021, che ha riconosciuto la suddetta possibilità attraverso l’instaurazione di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, allorquando l’ex coniuge richiedente abbia subito un peggioramento della propria condizione economica, susseguente la pronuncia stessa di divorzio, tale da non consentirgli di provvedere al proprio mantenimento.

Siffatta richiesta, nonché il suo possibile accoglimento, poggia sull’accertamento circa l’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del richiedente, nonché sulla sua oggettiva impossibilità nel procurarseli, scaturenti da circostanze sopravvenute e non sussistenti al momento del giudizio di separazione.

Tale valutazione, deve essere svolta avendo ben presente quella che è la funzione dell’assegno di mantenimento, quale preminentemente assistenziale, nonché compensativa e perequativa.

Infatti, ai fini della valutazione circa la sussistenza del diritto all’assegno di mantenimento, si guarda al contributo concretamente fornito dal richiedente in ambito familiare, anche in merito alla formazione del patrimonio comune e a quello del singolo ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Tanto, al fine di verificare quelli che son stati anche i sacrifici sostenuti, dal richiedente, in costanza di matrimonio in favore della realizzazione della famiglia stessa, o dell’altro coniuge, a discapito della propria, talvolta sacrificando le proprie aspettative e crescite professionali.

Un ulteriore sguardo, oltretutto, viene anche rivolto alla funzione sociale a cui l’assegno di divorzio deve necessariamente assolvere, poiché interviene affinché supplisca ai carenti strumenti economici di cui l’ex coniuge dispone e che non gli permettono di condurre una vita sufficientemente dignitosa.

Le condizioni per il riconoscimento dell’assegno di divorzio successivamente alla pronuncia giudiziale

Dunque, affinché si possa riconoscere l’assegno di divorzio successivamente alla pronuncia giudiziale, si guarda alla sussistenza delle seguenti condizioni, in maniera progressiva:

pregresso ruolo endofamiliare del coniuge richiedente

situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica

mancanza di strumenti alternativi di tutela, relativi all’assenza di soggetti legalmente tenuti a ciò o mancanza di forme di sostegno pubblico.

l’ex coniuge, a cui si rivolge la richiesta, sia economicamente in grado di provvedere all’esborso richiesto ed abbia ricevuto, in passato, apporti significativi da parte del richiedente.

Infine, come da recente pronuncia della Cassazione, ordinanza n. 1984 del 2022, il Giudice, in sede di giudizio di revisione, deve verificare quelle che son state le circostanze sopravvenute che oggettivamente hanno condotto ad un’alterazione, in peius, delle condizioni economiche del richiedente, alterandone il precedente equilibrio.

Siffatta valutazione, oltretutto, è la medesima richiesta in sede di revisione del quantum dell’assegno di divorzio anche laddove richiesto e riconosciuto nell’ambito stesso del giudizio divorzile.

10 Feb, 2022

L’invalidità delle fideiussioni conformi al modello ABI

Di |2022-02-10T12:30:58+01:0010 Febbraio 2022|Categorie: News|

Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia del 30 dicembre 2021 n. 41994, hanno posto la parola fine alla dibattuta questione sulla legittimità delle fideiussioni omnibus conformi al modello predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana).

L’annosa questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di Italia, con il quale è stato dichiarato il contrasto tra l’art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90 (Legge Antitrust) e lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, relativamente alle disposizioni contenute agli artt. 2, 6 e 8.

Di Stasio Studio Legale ha mostrato più volte il proprio interesse nei confronti di questa tematica (leggi l’articolo)

Come approfondito in altri articoli, infatti, la materia delle fideiussioni conformi al modello ABI versa in uno stato di confusione a causa dell’evoluzione giurisprudenziale e dei contrasti tra i differenti orientamenti in merito alla sorte dei contratti stipulati a valle, tra banche e clienti, riproduttivi delle clausole previste dall’intesa anticoncorrenziale, a monte, sanzionata dalla Banca d’Italia.

È proprio nell’ambito di questa difformità, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla tutela da apprestare a favore del cliente–fideiussore, che si innesta la recentissima sentenza delle Sezioni Unite.

A tal riguardo la Suprema Corte, nel pieno espletamento della propria funzione nomofiliattica, ha dettato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti“.

Tale pronuncia rappresenta un importante traguardo in quanto, in via definitiva, riconosce la prevalenza della tesi della nullità parziale.

Le fideiussioni, infatti, restano valide ed efficaci, seppur depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c.

Da siffatta operazione interpretativa, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, discendono una serie di principi a tutela del garante ossia:

  • la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della nullità parziale della fideiussione;
  • l’imprescrittibilità dell’azione di nullità;
  • la cumulabilità dell’azione di nullità con la domanda di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno;
  • il provvedimento della Banca di Italia del 2005 costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.
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