Con la sentenza n. 31380 del 26 aprile 2022 (depositata in cancelleria il 22 agosto 2022) la Sesta Sezione della Corte di Cassazione Penale è tornata sull’obbligo di motivazione del periculum in mora in relazione al sequestro preventivo finalizzato alla confisca.

Nella specie, ha ribadito e puntualizzato il principio di diritto di recente affermato dalle Sezioni Unite, nella sentenza “Ellade”, secondo cui «il provvedimento di sequestro preventivo ex art. 321 comma 2 c.p.p., finalizzato alla confisca di cui all’art. 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in  mora, da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l’anticipazione dell’effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege» (Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza n. 36959 del 24 giugno 2021, depositata in cancelleria l’11 ottobre 2021).

Il superamento del periculum in re ipsa

Nella precedente interpretazione giurisprudenziale si riteneva il periculum sussistente in re ipsa in caso di sequestro preventivo prodromico alla confisca obbligatoria. Tale automatismo appariva contrario al dettato costituzionale; come sottolineato più volte anche dalla giurisprudenza sovranazionale, si determinava una compressione sproporzionata del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica.

L’onere motivazionale sul periculum in mora

Il requisito del periculum in mora può dirsi integrato allorquando sia comprovato il rischio che, nel tempo necessario per pervenire all’accertamento di merito, la futura esecuzione della confisca possa essere vanificata.

Pertanto, nel motivare tale esigenza anticipatoria dell’effetto ablativo della confisca, occorre soffermarsi sulle ragioni per cui, nelle more del giudizio, il bene potrebbe essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, con conseguente impossibilità di procedere alla confisca.

La Suprema Corte ha chiarito che per assolvere l’onere motivazionale non è sufficiente far riferimento a un rischio di dispersione del patrimonio del sequestrando affermato in termini meramente apodittici e prospettato come meramente eventuale, se non congetturale, indipendentemente dalle condizioni patrimoniali e dalle condotte del soggetto sottoposto al vincolo reale. Si richiede, invece, una motivazione puntuale sul carattere concreto e attuale del periculum in mora, specificamente argomentato in relazione a ciascun soggetto attinto dalla misura cautelare reale.