La riabilitazione

Di |2022-01-17T16:28:52+01:0018 Gennaio 2022|Categorie: Diritto penale|Tag: |

La riabilitazione è una causa di estinzione della pena prevista dal nostro codice penale. Questa consente al soggetto condannato di eliminare gli effetti limitativi della capacità giuridica che conseguono alla sentenza.

Spesso, infatti, una condanna comporta anche l’applicazione di pene accessorie (quali l’interdizione dai pubblici uffici, l’interdizione legale, l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, l’estinzione del rapporto di impiego o di lavoro, la decadenza o sospensione dall’esercizio della potestà genitoriale) e/o ulteriori effetti, di natura civile e amministrativa, che possono costituire un ostacolo per l’ammissione a concorsi pubblici, per l’attribuzione di taluni benefici e/o sussidi, per la partecipazione a gare ad evidenza pubblica e/o per l’assunzione di determinati incarichi.

I presupposti della domanda di riabilitazione

Per la concessione della riabilitazione è necessario, in prima battuta, il decorso di un lasso di tempo pari ad almeno tre anni dal giorno in cui la pena principale (detentiva o pecuniaria) è stata eseguita o si sia in altro modo estinta (almeno otto anni in caso di recidiva, almeno dieci anni in ipotesi di abitualità, professionalità o tendenza a delinquere).

Occorre poi fornire la prova di effettiva e costante buona condotta serbata durante il periodo di tempo intercorrente tra la pronuncia di condanna e la concessione della riabilitazione. Nello specifico, il soggetto non deve avere subito ulteriori condanne e deve altresì dimostrare il suo reinserimento nel tessuto sociale (lavoro, famiglia, comunità).

Il condannato, inoltre, deve aver riparato il danno conseguente al reato dallo stesso commesso o deve provare di non aver potuto risarcire la persona offesa per cause a lui non imputabili.

Infine, il soggetto deve aver pagato le spese di giustizia e non deve essere stato sottoposto a misure di sicurezza (escluse l’espulsione dello straniero e la confisca).

L’istanza di riabilitazione

Competente a decidere sulla domanda di riabilitazione è il Tribunale di Sorveglianza territorialmente competente in relazione al luogo di residenza dell’istante.

Effetti della riabilitazione

Come detto, la riabilitazione estingue le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna.

Si riacquista, quindi, la piena capacità giuridica: il soggetto può operare nel contesto sociale come prima della condanna. In particolare, gli interdetti dai pubblici uffici riottengono il diritto di elettorato attivo, mentre gli stranieri possono acquisire la cittadinanza.

In ambito penale, infine, la precedente condanna non viene più valutata ai fini della recidiva e della dichiarazione di abitualità e professionalità del reato, né rileva come condizione ostativa alla concessione dell’amnistia e/o dell’indulto.