La tutela penale del patrimonio culturale

Di |2022-03-29T10:26:56+02:0029 Marzo 2022|Categorie: Diritto penale, News|Tag: , |

E’ entrata in vigore il 23 marzo 2022 la legge 9 marzo 2022 n. 22, recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022.

Con l’adozione di detta legge il legislatore ha inteso rafforzare, tramite strumenti di diritto penale, la tutela del patrimonio culturale quale bene di rango costituzionale. Invero, l’art. 9 della Carta Costituzionale sancisce che “la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura nonché tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione“.

Le modifiche al codice penale

La riforma ha  comportato l’introduzione, all’interno del libro II del codice penale, del titolo VIII-bis, rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”, composto degli articoli da art. 518-bis a art. 518-undevicies.

In particolare, sono stati individuati i seguenti illeciti penali:

  • furto di beni culturali;
  • ricettazione di beni culturali;
  • impiego di beni culturali provenienti da delitto;
  • riciclaggio di beni culturali;
  • autoriciclaggio di beni culturali;
  • falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali;
  • violazioni in materia di alienazione di beni culturali;
  • uscita o esportazione illecite di beni culturali;
  • distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici;
  • devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Le fattispecie di reato già previste dal codice dei beni culturali (d.lgs. 42/2004) sono state ricollocate all’interno del codice penale e per le stesse è stato stabilito un innalzamento delle pene edittali, al fine di assicurare ai beni di valore storico e artistico una tutela maggiore rispetto a quella offerta alla proprietà privata.

Con due ulteriori articoli, poi, sono state disciplinate speciali circostanze aggravanti e attenuanti.

In dettaglio, la pena è aumentata da un terzo alla metà quando un reato a tutela del patrimonio culturale:

  1. cagiona un danno di rilevante gravità;
  2. è commesso nell’esercizio di un’attività professionale, commerciale, bancaria o finanziaria;
  3. è posto in essere da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni culturali mobili o immobili;
  4. è realizzato nell’ambito dell’associazione per delinquere di cui all’articolo 416.

Di contro, la pena è diminuita di un terzo quando uno dei menzionati reati cagioni un danno di speciale tenuità ovvero comporti un lucro di speciale tenuità quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità.

Ancora, la pena è diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che l’attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.

Inoltre, il legislatore ha modificato l’articolo 240-bis c.p. inserendo taluni reati a tutela del patrimonio tra i delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata, ossia la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità delle quali il reo ha la disponibilità, anche per interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al prodotto del reato.

I nuovi reati presupposto della responsabilità degli enti

Da ultimo, la legge di riforma è intervenuta anche sul d.lgs. 231/2001, recante la “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche” derivante da reato, inserendo due nuovi articoli:

  • l’art. 25-septiesdecies, rubricato “delitti contro il patrimonio culturale”;
  • l’art. 25-duodevicies, rubricato “riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”.

Ha così ampliato il catalogo dei reati per i quali è prevista la responsabilità amministrativa delle società. Nello specifico, assumono rilievo ex d.lgs. 231/2001, se commessi nell’interesse o a vantaggio dell’ente, i seguenti reati:

  • violazioni in  materia  di  alienazione  di  beni culturali (art. 518-novies c.p.);
  • appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
  • importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
  • uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
  • riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
  • distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
  • contraffazione di opere d’arte (art. 518-quaterdecies c.p.);
  • furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
  • ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
  • falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
  • riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
  • devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

Alla luce delle novità legislative, pertanto, potrebbe risultare necessario apportare modifiche al modello organizzativo eventualmente adottato dalle società ai sensi del d.lgs. 231/2001.