I poteri e i compiti dell’Organismo di Vigilanza
Con la sentenza che pone fine alla vicenda Impregilo (Cassazione, Sezione VI Penale, n. 23401 dell’11 novembre 2021, depositata il 15 giugno 2022), la Suprema Corte coglie l’occasione per dissipare ogni dubbio su quali siano i poteri e i compiti assegnati all’Organismo di Vigilanza dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300).
In particolare, vengono superate le recenti pronunce di merito che impropriamente hanno attribuito all’Organismo di Vigilanza il compito (e il potere) di impedire la commissione di reati.
Le indicazioni della Cassazione sul ruolo dell’Organismo di Vigilanza
Per definire i poteri e le responsabilità dell’Organismo di Vigilanza, la Suprema Corte parte dal dato normativo.
Nello specifico, ricorda come tra le condizioni che l’art. 6, D. Lgs. n. 231/2001 pone per mandare esente l’ente dalla responsabilità per il delitto commesso dai suoi vertici, vi è anche quella di aver affidato “il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli [e] di curare il loro aggiornamento… a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo”.
Da qui si ricava che requisito imprescindibile di tale organismo è l’autonomia rispetto agli amministratori, mentre il compito affidatogli è solamente quello di individuare e segnalare le criticità del modello di organizzazione e di gestione e della sua attuazione, senza alcuna responsabilità di gestione.
Invero, l’autonomia finirebbe per essere inevitabilmente minata laddove fossero attribuiti all’Organismo di Vigilanza connotazioni di tipo gestorio.
L’amministrazione e le scelte operative della società non possono essere appannaggio dell’Organismo di Vigilanza e la verifica dell’operato degli amministratori spetta all’assemblea ed agli altri organi societari, entro limiti e procedure stabiliti dalla legge e dallo statuto.
Nell’ambito del sistema 231, la Corte ribadisce come spettino all’Organismo di Vigilanza soltanto compiti di controllo sistemico continuativo sulle regole cautelari predisposte e sul rispetto di esse nell’ambito del modello organizzativo di cui l’ente si è dotato. In ogni caso, per poter affermare la responsabilità dell’ente in relazione a mancanze attribuibili all’Organismo di Vigilanza, è necessario accertare l’efficienza causale delle stesse nella commissione del reato presupposto.