23 Ott, 2017

Impresa familiare e vertenze. Il lavoratore deve provare continuità e accrescimento della produttività dell’impresa.

Di |2021-01-24T18:23:39+01:0023 Ottobre 2017|Categorie: Pubblicazioni|

Le ragioni difensive assunte dallo Studio Legale Di Stasio, con l’avv. Maria Giovanna Icolaro, in favore della propria Assistita, convenuta in giudizio dall’ex coniuge che pretendeva il pagamento della non irrisoria cifra di oltre trecentoventimila euro, sono state pienamente condivise dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore che ha rigettato integralmente la domanda proposta dal ricorrente.

Più specificamente, il ricorrente pretendeva che l’opera da lui prestata nell’attività commerciale di famiglia fosse riconosciuta come lavoro svolto alle dipendenze della ex moglie, intestataria della ditta individuale, avendo egli dedotto di aver espletato mansioni di addetto agli acquisti e alle vendite, riconducibili a quelle di un impiegato di III livello del ccnl commercio, per otto ore al giorno sei giorni alla settimana. In quanto socio-collaboratore dell’impresa familiare ovvero quale lavoratore dipendente, chiedeva, quindi, al giudice del lavoro adito di condannare la controparte al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 320.401,44.

Tuttavia il Giudice del Lavoro ha escluso, sulla base delle risultanze istruttorie emerse in corso di causa, che fosse configurabile, nel caso specifico, alcuna subordinazione nel rapporto di lavoro dedotto in giudizio non essendo stato provato dal ricorrente l’assoggettamento al potere direttivo e disciplinare richiesto all’art. 2094 c.c. per la configurabilità del rapporto di “dipendenza” tra prestatore e datore di lavoro.

Il Giudice del Lavoro ha altresì escluso che l’opera prestata dal ricorrente potesse configurarsi come lavoro svolto nell’ambito dell’impresa familiare.

In argomento, conformemente all’insegnamento della Suprema Corte, il Giudice del Lavoro ha ritenuto che “ai fini del riconoscimento dell’istituto – residuale – dell’impresa familiare, è necessario che ricorrano due condizioni e cioè che venga fornita la prova sia dello svolgimento da parte del partecipante, di un’attività di lavoro continuativa (nel senso di attività non saltuaria, ma regolare e costante anche se non necessariamente a tempo pieno) sia dell’accrescimento della produttività dell’impresa procurato dal lavoro del partecipante (necessaria per determinare la quota di partecipazione agli utili e agli incrementi)”.

Nel caso di specie, invece, (ndr continua il Decidente) “non solo residuano legittimi dubbi in merito alla regolarità dell’apporto lavorativo del ricorrente all’impresa, ma la domanda è priva di ogni tipo di deduzione o allegazione in ordine alla dimensione qualitativa e quantitativa della prestazione del ricorrente sotto il profilo dell’accrescimento della produttività dell’impresa, che, in ogni caso, si sarebbe dovuta tratteggiare con riferimento alla partecipazione proporzionale agli utili e non, come invece fatto dal ricorrente, secondo i compensi retributivi di un lavoratore subordinato”.

Di qui il rigetto integrale della domanda e la condanna al pagamento delle spese processuali secondo il principio di soccombenza.

 

12 Ott, 2017

La destinazione dell’immobile al fondo patrimoniale non è opponibile al creditore pignorante in caso di debiti contratti dal coniuge nello svolgimento dell’attività di imprenditore commerciale

Di |2021-01-24T18:23:39+01:0012 Ottobre 2017|Categorie: Pubblicazioni|

Il generale regime di impignorabilità previsto dall’art. 170 c.c. per i beni destinati da ciascuno o ambedue i coniugi in fondo patrimoniale ha, sovente, rappresentato un ostacolo insormontabile per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.

Di recente, però, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto non operante il detto vincolo di impignorabilità e, dopo aver disposto la vendita dell’immobile destinato in fondo patrimoniale, ha dato luogo all’aggiudicazione all’asta del bene con conseguente assegnazione al creditore delle somme ricavate.

Difatti, aderendo alle argomentazioni svolte dallo Studio Legale Di Stasio, con l’avv. Vincenzo D’Amore, il Giudice dell’Esecuzione ha rilevato l’insussistenza degli imprescindibili requisiti per far valere l’impignorabilità: quello di carattere oggettivo, consistente nella non inerenza del debito alle esigenze familiari; quello di carattere soggettivo, consistente nella verifica della consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore.

La tesi accolta dal Giudice dell’Esecuzione si fonda, dunque, sul presupposto che sono ricomprese nei bisogni familiari anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con conseguente riconducibilità, appunto, alla sfera giuridica familiare delle obbligazioni contratte nello svolgimento dell’attività lavorativa: pertanto, è stato ritenuto rientrante nella causa familiae il debito contratto dal marito nello svolgimento dell’attività di imprenditore commerciale.

18 Lug, 2017

“Il lavoratore, come il datore di lavoro, è tenuto a garantire la massima collaborazione nella regolamentazione del rapporto di lavoro”

Di |2017-07-19T09:47:47+02:0018 Luglio 2017|Categorie: News, Pubblicazioni|

Sulla base di questo principio, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore, di recente, ha accolto la tesi difensiva sostenuta dallo Studio Legale Di Stasio, con l’Avv. Maria Giovanna Icolaro, esperta di Diritto del Lavoro e della Previdenza sociale, in favore della parte datrice che, con il cd. “Rito Fornero”, è stata convenuta in giudizio da un lavoratore il quale richiedeva la declaratoria giudiziale di illegittimità del licenziamento, comminato in suo danno, dopo che egli si era rifiutato di sottoporsi agli accertamenti medico-legali richiesti giudizialmente dalla datrice al fine di verificare lo stato di idoneità psicofisica alle mansioni di assegnazione.

Nel caso specifico, la legittimità del licenziamento è stata dichiarata dal Giudice del Lavoro sulla base dell’affermazione che il rifiuto del lavoratore, integrando un notevole inadempimento, ha determinato finanche una impossibilità oggettiva e di fatto di accertare, in maniera definitiva e insindacabile, quale sia la sua reale capacità psico-fisica e quali mansioni la datrice avrebbe potuto effettivamente affidargli. Rifiutandosi di effettuare tale accertamento, inoltre e di conseguenza, il prestatore non può pretendere di essere adibito né a mansioni superiori, quali quelle impiegatizie (peraltro non contemplate dall’art. 42 d.lgs. 81/08), né a quelle equivalenti, non potendo sostituirsi unilateralmente al giudizio medico-legale sollecitato in sede giudiziaria dalla sua controparte.

17 Mag, 2017

INVITO AD OFFRIRE PER L’AFFITTO DI UN’AZIENDA TURISTICA IN TRENTOLA DUCENTA (CE)

Di |2017-05-17T08:04:00+02:0017 Maggio 2017|Categorie: Eventi, News, Pubblicazioni|

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione per l’applicazione delle misure di prevenzione, intende ricevere offerte per l’affitto dell’azienda turistica (comprendente sala da ballo, sala biliardo, ristorante, piscine) o rami di essa, denominata “Night and Day” sita in Trentola Ducenta (CE) alla Via Torre Centore, attualmente sottoposta a sequestro di prevenzione di cui è Amministratore Giudiziario l’Avv. Valerio Di Stasio.

Scarica qui l’invito ad offrire

26 Apr, 2017

Convegno – Dibattito su “I minori e la loro integrazione nella società”

Di |2017-04-26T16:17:36+02:0026 Aprile 2017|Categorie: Eventi, News, Pubblicazioni|

“I minori e la loro integrazione nella società. La visione del Beato Bartolo Longo ed i principi della Costituzione” è il tema del convegno – dibattito organizzato dal Lions Club di Pompei che si svolgerà Sabato, 29 aprile, dalle ore 9.30 presso il Teatro “Di Costanzo-Mattiello”.

Tra i relatori del convegno, l’avv. Domenico Di Casola, avvocato penalista e professionista dello Studio Legale Di Stasio, che interverrà sul tema della tutela dei minori nell’ambito della nostra Carta costituzionale.

Scarica la locandina del Convegno

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