Il caso dell’amministratore di fatto della società

Una società di capitali è stata accusata di evasione fiscale per oltre un milione di euro. Per difendersi ha compiuto le proprie indagini e deciso di accusare una persona di aver compiuto le attività che hanno realizzato l’evasione fiscale sostenendo che si trattasse di un amministratore di fatto della società.

A questa persona è stato contestato di aver sempre frequentato i locali di svolgimento dell’attività della società, di avere sempre partecipato alla gestione e di essersi reso colpevole del mancato versamento delle imposte in favore della società.

Alcuni soci hanno confermato che amministrava in concreto la società pur in assenza di formale nomina da parte dell’assemblea dei soci.

La Società lamentava inoltre che questo amministratore di fatto avesse fatto fuoriuscire dalle casse della società i ricavi omettendo di versare le imposte, quindi “in nero”.

La Società ha chiesto al Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa, il sequestro conservativo sui beni di proprietà del presunto amministratore di fatto del valore di alcuni milioni di euro, allo scopo di tutelarsi per il recupero dei ricavi non contabilizzati e delle imposte di cui si accusava l’evasione.

 

La difesa dello Studio Di Stasio

Di Stasio Studio Legale, con gli avv.ti Valerio Di Stasio e Marianna Gubitosa, sono stati incaricati della difesa de presunto amministratore di fatto e costituendosi in suo favore hanno chiesto al Tribunale di rigettare le domande della società.

L’assistito accusato di essere un amministratore di fatto era stato, in passato, un dipendente della società che, dopo il pensionamento, aveva continuato a collaborare svolgendo le stesse mansioni di quando era un dipendente.

Questo non faceva di lui tuttavia un amministratore di fatto, per i seguenti motivi:

  • la società non aveva potuto dimostrare che la persona svolgesse un’attività di amministrazione sistematica non occasionale
  • l’attività veniva svolta con un vincolo di subordinazione, cioè non in maniera autonoma;
  • il ruolo era testimoniato solo “a parole” da altri soci ma non comprovato dai fatti.

Lo Studio Di Stasio ha inoltre chiarito che il proprio assistito non fosse nemmeno stato coinvolto dalle indagini penali effettuate sulla società per l’evasione fiscale.

Per queste ragioni, lo Studio chiedeva al Tribunale di rigettare la domanda della società.

Il Tribunale, a chiusura del giudizio, aderiva completamente alla difesa dello Studio e dichiarava che l’attività dell’accusato era coerente con la qualità di dipendente e non provava l’amministrazione di fatto, così da rigettare la domanda di sequestro.

«La ricostruzione della figura dell’amministratore di fatto deve […] risultare fondata sul compimento di atti gestori coordinati, sul piano funzionale, dalla unità dello scopo, attività che deve essere svolta senza subordinazione e quantomeno sul piano di un rapporto paritario di cooperazione, se non di superiorità, con il soggetto investito formalmente dei poteri amministrativi, circostanza che non viene pienamente provata nel caso in questione».

Nel caso in esame i requisiti sono stati esclusi, se ci fossero stati l’amministratore di fatto poteva essere chiamato a rispondere dei danni cagionati alla società con la sua effettiva e concreta gestione.

L’accertamento della qualità di amministratore di fatto.

Nelle società di capitali, la responsabilità dell’amministratore di fatto presuppone la prova che il soggetto abbia esercitato in concreto l’attività di amministrazione, senza una regolare deliberazione di nomina e senza vincolo di subordinazione.
Se non viene raggiunta questa prova in giudizio, il presunto amministratore di fatto è liberato da ogni responsabilità nei confronti della società.