Cessione del quinto dello stipendio. Cosa succede se il datore di lavoro non paga il creditore?

A chiunque può capitare di aver bisogno di un prestito per finanziare qualche acquisto o per altre necessità.

Chi eroga il prestito, banca o finanziaria che sia, diventa creditore del richiedente e pretende, a fronte dell’erogazione, di ottenere garanzie. Se il richiedente lavora come dipendente, può fornire, come garanzia, il proprio stipendio, cedendone una parte al creditore che gli eroga il finanziamento.

Questa porzione di stipendio è così “ceduta”, ovvero destinata a coprire il debito della restituzione del prestito e l’onere di versare le somme alla banca o finanziaria grava sul datore di lavoro che viene quindi autorizzato a versarle.

Ma cosa succede se il datore di lavoro non versa il denaro al creditore?

Se il lavoratore per finanziare un prestito ha ceduto parte della sua retribuzione, autorizzando il suo datore di lavoro a versare la trattenuta della paga alla finanziaria, il dipendente non può chiedere al datore di lavoro la restituzione delle trattenute non versate alla finanziaria, almeno non prima che la società o banca creditrice abbia tentato inutilmente di recuperare quanto dovuto presso il datore di lavoro.

 

Di Stasio Studio Legale ha affrontato casi come questo

In numerosi casi Di Stasio Studio Legale, con l’avvocata Maria Giovanna Icolaro, in difesa di Società datrici di lavoro, ha affrontato la richiesta di alcuni lavoratori che sono ricorsi all’autorità giudiziaria per ottenere una pronuncia di condanna del datore alla restituzione delle somme di cui, secondo la loro difesa, il datore di lavoro si era indebitamente appropriato.

I lavoratori ritenevano illegittimo il comportamento del proprio datore di lavoro che aveva trattenuto parte della loro retribuzione, per la cessione del quinto autorizzata dai dipendenti stessi ma non aveva versato le somme alla Finanziaria creditrice.

Le lamentele dei lavoratori però non sono state accolte. La difesa messa in campo da Di Stasio Studio Legale ha dimostrato che il lavoratore non ha alcuna legittima pretesa, da poter avanzare nei confronti della datrice, per le obbligazioni da questa assunte nei confronti degli enti di credito, in seguito alla cessione del credito.

Infatti, nei casi affrontati da Di Stasio Studio Legale, gli enti di credito che avevano finanziato il prestito ai lavoratori non avevano preventivamente tentato di recuperare il loro credito presso la datrice di lavoro né, tantomeno, questa risultava essere stata infruttuosamente escussa.

 

Quali regole si applicano alla cessione del quinto dello stipendio

La cessione del credito in luogo dell’adempimento è prevista dall’art. 1198 del Codice Civile.

Secondo la legge, la cessione non comporta l’immediata liberazione del debitore originario (in questo caso il lavoratore dipendente), ma soltanto l’affiancamento al credito originario di quello ceduto con la funzione di consentire al creditore (finanziaria) di soddisfarsi mediante la realizzazione di quest’ultimo credito.

La società finanziaria o la banca deve tentare di riscuotere il credito nei confronti del datore di lavoro, cessionario del credito, e fino a che non dimostri che il datore di lavoro non ha pagato, non potrà rivolgersi al lavoratore.

Solo a quel punto il lavoratore avrà la possibilità di rifarsi sul datore di lavoro al quale aveva ceduto il credito.

Il credito originario (cioè la somma di danaro presa a mutuo dal lavoratore), non può essere oggetto di una richiesta di pagamento forzato per tutto il tempo in cui persiste la possibilità della fruttuosa escussione del debitore ceduto (datore di lavoro).

Solo quando questi risultasse insolvente, il creditore-cessionario (finanziaria) potrebbe rivolgersi al debitore originario (lavoratore), secondo il disposto dell’art. 1198, 2 comma, del Codice Civile citato sopra.

Perciò, il debitore (finanziaria), non potrà chiedere al cedente (lavoratore) l’adempimento del debito originario (somma mutuata) se prima non  fornisce prova, non solo di aver tentato di riscuotere dal datore di lavoro, ma anche che questo tentativo non abbia dato frutti e il datore di lavoro sia insolvente.

Le sentenze sulla cessione del quinto dello stipendio

Diverse autorità giudiziarie, davanti alle quali più lavoratori hanno promosso azioni per il recupero di somme trattenute sulla retribuzione dal datore di lavoro, in seguito a cessione del quinto dello stipendio, hanno respinto le domande di pagamento proposte dai lavoratori così riconoscendo fondata la difesa di Di Stasio Studio Legale.