Il diritto di consultare i libri sociali e il controllo del socio non amministratore di una S.r.l. diventa inammissibile se la società viene trasformata in S.p.a. La questione è stata affrontata da Di Stasio Studio Legale dinanzi al Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa.

Il diritto di ispezione

I soci non amministratori delle società a responsabilità limitata (s.r.l.) hanno il diritto di consultare i libri sociali e i documenti di gestione nonché di estrarne copia. Questo diritto di ispezione è riconosciuto dall’art. 2476, comma 2, del Codice Civile, senza alcun limite se non quello della buona fede. Il diritto ha un contenuto ampio e, laddove venga impedito senza giustificato motivo dalla società o dagli amministratori, può essere tutelato dal socio anche in sede giudiziaria. Il socio può, infatti, chiedere e ottenere una pronuncia con la quale il Tribunale ordini alla società di consentire al socio di consultare i libri sociali.

 

Il caso

Che succede nel caso il cui, dopo la richiesta di consultazione e controllo, la società venga trasformata da società a responsabilità limitata (S.r.l.) in società per azioni (S.p.a.)? Il socio di una S.r.l. vedeva pignorare le proprie quote sociali da un suo creditore.

Il creditore pignoratizio entrava dunque nella S.r.l. con la costituzione del pegno sulle quote sociali di un socio e formulava alla società richiesta di consultare i libri sociali come previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c.

Per ottenerla proponeva il giudizio contro la S.r.l. per vedersi riconosciuto, con un ricorso d’urgenza, il diritto all’ostensione e alla copia dei documenti.

Di Stasio Studio Legale ha assistito la S.r.l. con gli avvocati Valerio Di Stasio e Marianna Gubitosa.

Lo Studio resisteva in giudizio opponendo, tra gli altri argomenti,  la deliberazione della trasformazione della S.r.l. in S.p.a. dopo l’attivazione del giudizio. Nella Società per azioni non è previsto il diritto di consultazione da parte del socio non amministratore, pertanto nel processo si sosteneva l’inammissibilità dell’istanza. In pratica, il diritto di consultazione e controllo era divenuto  incompatibile con la nuova veste della società.

Il creditore pignoratizio, invece, invocava l’irrilevanza della trasformazione della società, in quanto deliberata solo dopo l’attivazione del giudizio.

 

La sentenza

Il Tribunale di Roma, Sezione Specializzata in materia di impresa, ha accolto le doglianze avanzate per la società da parte di Di Stasio Studio Legale sostenendo che, a differenza delle Società a responsabilità limitata, nelle Società per azioni, l’art. 2422 c.c. riconosce ai soci unicamente il diritto di esaminare il libro dei soci e il libro dei verbali delle assemblee (art. 2421 Codice Civile), e che gli estratti possono esserne tratti a proprie spese.

Il Tribunale ha, dunque, accolto la tesi dello Studio e rigettato l’istanza di consultazione e controllo del creditore pignoratizio benché formulata prima della trasformazione della Società a responsabilità limitata in Società per azioni. Il Giudice ha ribadito che l’istanza di consultazione e controllo non è più accoglibile se interviene la sopravvenuta trasformazione.

I presupposti di una domanda giudiziale -in questo caso la veste di S.r.l. – devono infatti permanere per tutto il giudizio; se vengono meno, si avrà l’inammissibilità della domanda.