La riforma del diritto societario  ad opera del Decreto legislativo n. 6 del 2003, ha profondamente rinnovato la disciplina della Società a responsabilità limitata sotto numerosi profili. È stata molto valorizzata l’autonomia dei soci, sia nella determinazione dei contenuti dell’atto costitutivo, sia nella fase delle decisioni.

 

Il diritto di controllo e le azioni del socio della S.r.l.

Il diritto di controllo del socio cui fa riferimento l’art. 2476  del Codice Civile è stato significativamente ampliato. Ora al socio è riconosciuto il diritto di accedere alle informazioni relative alla gestione e all’amministrazione della società. In forza di questo diritto, ciascun socio, titolare pro quota del patrimonio sociale ha il potere di esercitare una forma di controllo personale e diretta sull’operato degli amministratori.

La norma consente a ciascun socio, a prescindere dal valore della partecipazione al capitale sociale, di proporre dinanzi al Tribunale:

  • una azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore;
  • una domanda per ottenere la revoca cautelare dell’amministratore.

Con l’azione di responsabilità si mira ad ottenere dall’amministratore il risarcimento del danno che si ritiene sia stato causato alla società con le sue condotte di gestione incapace o mala gestio.

La revoca cautelare mira alla rimozione dell’amministratore dal suo ruolo in caso di gravi irregolarità nella sua gestione e nell’amministrazione della S.r.l.

Le gravi irregolarità rilevanti in questo senso sono tutte le condotte potenzialmente dannose per la società. La richiesta di revoca cautelare mira, quindi, a impedire che l’amministratore continui, in futuro,  a compiere atti di gestione dannosi per la società.

Le due azioni di responsabilità e per la revoca cautelare possono anche essere proposte insieme e nello stesso contesto.

Il rapporto tra le azioni di controllo del socio della S.r.l.

  • Un orientamento restrittivo inquadra la richiesta di revoca come una azione strumentale ad una azione più ampia di responsabilità verso gli amministratori. Il socio, in sostanza, può avanzare la richiesta di revoca solo se ha iniziato sta per iniziare una causa nei confronti degli amministratori per richiesta danni. La revoca mira a ottenere una misura cautelare  e ad  evitare che si protraggano le irregolarità di gestione e i danni sui quali si dovrebbe discutere nel giudizio di merito. Tra le numerose sentenze rilasciate in questo senso spicca quella emessa dalla Sezione specializzata in Impresa del  Tribunale Roma emessa il 31/05/2018.
  • Un diverso orientamento, invece, inquadra la richiesta di revoca dell’amministratore come un’azione diretta.
    In questo caso, la revoca cautelare sarebbe strumentale a questa azione di rimozione. In questo senso si sono espressi sia il Tribunale Trento con sentenza del 27/06/2018, sia il  Tribunale Bologna sezione IV con sentenza del 18/04/2017.

Le azioni del socio vanno in favore della società

In ogni caso il socio non agisce in proprio e per un interesse personale ma agisce a beneficio della società. Con la legittimazione straordinaria ad agire dinanzi al Tribunale, viene riconosciuta al socio la veste di sostituto processuale che ricade nella previsione dell’art. 81 del Codice di procedura Civile.

Il socio agisce in Tribunale ma è la società la titolare del diritto al risarcimento.

Infatti, nel caso di azione di responsabilità promossa dal socio nei confronti dell’amministratore:

  • il socio non è creditore della società;
  • il socio non ha l’onere di provare che la società sia rimasta inerte e non si sia attivata per chiedere il risarcimento del danno;
  • il socio deve provare il danno cagionato dall’amministratore alla società.

Poiché il socio agisce “in sostituzione processuale” della società, la società deve partecipare al processo come titolare del diritto fatto valere dal socio.

L’eventuale diritto al risarcimento del danno cagionato dall’amministratore alla Società a causa dei suoi comportamenti di gestione incapace o infedele, verrà accertato dal Tribunale con la sentenza che accoglie le domande del singolo socio e disposto in favore della società.

In caso di sentenza di accoglimento della richiesta di risarcimento, la società dovrà rimborsare il socio che ha agito per le spese di giudizio e per quelle che il socio abbia sostenuto per l’accertamento dei fatti.

 

Il diritto del socio non esclude analogo diritto della società

La società può disporre dell’azione promossa dal singolo socio e decidere:

  • di rinunciare all’azione di responsabilità dell’amministratore promossa dal singolo socio o anche
  • di trovare un accordo e transigere la controversia con l’amministratore.

In questi due casi, è previsto però che la rinuncia o la transazione siano approvate dalla maggioranza dei soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale e che non vi sia l’opposizione di tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.