La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro nel Sistema 231

Nell’ambito delle organizzazioni aziendali complesse, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro (disciplinata dall’art. 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008) rappresenta, per le persone che si trovano al vertice dell’organizzazione, una possibile esenzione dalla responsabilità penale in caso di reati connessi alla violazione di misure antinfortunistiche.

Queste persone, normalmente definite “soggetti apicali”, sono infatti titolari, per legge, di una posizione di garanzia relativa alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, ma possono delegare ad altri soggetti gran parte degli obblighi imposti dal Legislatore in materia antinfortunistica.

Una chance di esenzione della responsabilità penale per i vertici aziendali non è l’unico effetto positivo che deriva dall’implementazione di un adeguato sistema di deleghe.

Questo strumento è molto utile anche per migliorare l’efficienza dell’organizzazione e comporta benefici indiscutibili per l’attività di compliance aziendale.

In particolare, nelle società, una delega di funzioni ben struttura può assicurare la valutazione positiva del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001.

Lo sforzo di redazione di un Modello efficiente sarà così premiato.

La responsabilità ex 231 per i casi di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con la violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro

Nel 2007 il Legislatore ha introdotto tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa dell’ente anche l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (la disposizione normativa è l’art. 25-septies del Decreto Legislativo n. 231/2001), prevedendo sanzioni pecuniarie e interdittive.

Per non incorre nelle sanzioni, la Società deve adottare e attuare efficacemente un Modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la commissione di questi reati.

Le caratteristiche essenziali di questo Modello sono state definite nello specifico dalla legge.
L’art. 30 del Decreto Legislativo n. 81/2008, più noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro, stabilisce che detto Modello deve assicurare “un sistema aziendale per l’adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

  1. a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
  2. b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
  3. c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
  4. d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
  5. e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
  6. f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
  7. g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
  8. h) alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate”.

Inoltre, per la costruzione di un “modello di organizzazione e gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa”, la società deve prevedere, tra l’altro, “un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio”, connesso alla sicurezza sui luoghi di lavoro.

L’articolazione di funzioni richiesta dal Legislatore ben può essere raggiunta attraverso lo strumento della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Un adeguato sistema di deleghe rappresenta, dunque, un elemento imprescindibile per l’attuazione efficace di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione degli obblighi antinfortunistici.

Nel caso in cui questi eventi si verificassero, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro giocherebbe un ruolo chiave per la società chiamata a difendersi dalle conseguenze della responsabilità amministrativa prevista dal Decreto Legislativo n. 231/2001.