I procedimenti di divorzio e di separazione durante la pandemia da covid 19 hanno subito alcuni inevitabili cambiamenti.
di Raffaella Mazzariello
Il Caso
Durante un procedimento per separazione o divorzio, le parti devono comparire personalmente all’udienza Presidenziale, cioè avanti il Presidente del Tribunale così che possa decidere sui provvedimenti urgenti da adottare in tema di figli e loro mantenimento oppure per far sottoscrivere l’accordo raggiunto dagli ex coniugi nei casi di separazione e divorzio congiunto.
In un procedimento di divorzio congiunto presso un Tribunale emiliano, Di Stasio Studio Legale ha rappresentato e difeso una parte, residente in Emilia Romagna, con il conferimento della procura alle liti nella modalità prevista dall’art. 83 comma 20 ter e il successivo deposito della dichiarazione di rinuncia alla partecipazione all’udienza ottenendo la pronuncia di divorzio dopo soli due mesi dal deposito del ricorso.
La normativa di emergenza consente infatti di delegare un avvocato a partecipare all’udienza in presenza di alcune specifiche cautele.
La procura alle liti durante la pandemia
Per contemperare un bilanciamento tra le esigenze di limitazione della mobilità imposta dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 e l’esercizio del diritto di difesa in giudizio, è data la possibilità al cittadino che intenda avvalersi di un avvocato, di firmare la procura alle liti anche se “a distanza”, su un documento analogico, per conferire all’avvocato il potere di rappresentanza e assistenza legale.
Successivamente alla sottoscrizione, la parte trasmette al difensore la procura mediante strumenti informatici (ad esempio via e-mail), insieme al proprio documento di riconoscimento valido.
L’udienza presidenziale nel periodo di emergenza epidemica
Le nuove disposizioni di cui al cosiddetto Decreto Ristori (art. 23 comma 6 D.L. 137/2020) e alle successive norme di integrazioni, valide almeno fino al prossimo 30 aprile, hanno offerto la possibilità alle parti di non comparire di persona davanti al Giudice in alcuni casi:
- quando il deposito dei ricorso per separazione e divorzio è stato effettuato da parte degli avvocati incaricati dagli ex coniugi;
- ancora, se – almeno 15 giorni prima- sia stata depositata una dichiarazione delle parti che attesti:
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- la volontà, libera, di entrambi i coniugi di rinunciare alla udienza, pur consapevoli del diritto di essere sentiti personalmente dal Giudice in udienza, in presenza o da remoto;
- la conferma delle condizioni di separazione o divorzio riportate nell’atto depositato in cancelleria;
- nel solo caso del divorzio, che gli ex coniugi non hanno intenzione di riconciliarsi.
Numerosi Tribunali hanno proceduto ad adattare le proprie prassi per adeguarsi ai provvedimenti di cui al Decreto Ristori, approvando alcuni Protocolli con lo scopo di dare attuazione alle nuove disposizioni e di procedere alla trattazione delle udienze in materia di separazione e divorzio senza la partecipazione delle parti.
I coniugi che intendano separarsi o gli ex coniugi che intendano divorziare possono, dunque, nonostante le restrizioni previste dalle norme di emergenza legate alla pandemia, di farlo comunque, conferendo al proprio legale una procura “a distanza” e fornendo le dichiarazioni indicate, così da non essere tenuti a partecipare in presenza nemmeno all’udienza presidenziale.