I creditori di una società possono ottenere il pagamento delle somme a loro dovute anche dopo la cancellazione della società dal Registro delle imprese, ma solo nei limiti del bilancio finale di liquidazione; lo Studio ha affrontato la questione dell’ estinzione della società e dei crediti del fisco.
La questione della soddisfazione del creditore dopo l’estinzione della società
La cancellazione della società dal Registro delle Imprese determina la sua estinzione, anche se vi sono ancora creditori da soddisfare, come dispone l’art. 2495 del Codice Civile. Si verifica in capo alla società un fenomeno di tipo successorio, così che i creditori sociali insoddisfatti potranno rivalersi nei confronti dei soci, ma solo nei limiti delle somme riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
In ambito tributario, con la riforma ex art. 28, comma 4, d. lgs. n. 175/2014, l’estinzione della società ha effetto decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione; pertanto, l’Agenzia delle Entrate può, nei detti cinque anni, svolgere attività di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione.
Il caso dell’estinzione della società e crediti del fisco
Una società a responsabilità limitata veniva sottoposta a sequestro preventivo e a successiva confisca definitiva secondo le norme del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, meglio conosciuto come Codice Antimafia.
L’amministratore giudiziario dei beni sequestrati e confiscati, nominato dall’autorità giudiziaria penale, veniva raggiunto da una comunicazione di irregolarità. Si chiedeva il recupero di imposte per quasi un milione di euro, in virtù di due norme : gli artt. 36-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 600/73 e 54-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 633/72, conosciuto anche come Testo Unico IVA. Ma in quale rapporto stanno l’estinzione della società e i crediti del fisco?
Di Stasio Studio Legale, con l’Avv. Marianna Gubitosa, presentava per la società estinta un’istanza di annullamento dell’atto in autotutela.
Lo Studio si opponeva alla richiesta rappresentando che la società era stata cancellata dal Registro delle Imprese prima della riforma nota come “Semplificazione fiscale” (di cui al Decreto Legislativo n. 175 del 2014). Questa norma, infatti, impone la conservazione dei poteri del fisco per i 5 anni successivi alla cancellazione ma non era applicabile al caso perché non retroattiva.
Un’ulteriore questione: la confisca
Lo Studio Di Stasio, inoltre, rappresentava all’Amministrazione che, prima della estinzione, la società era stata confiscata e attratta al patrimonio dello Stato; quindi, i crediti erariali dovevano, comunque, considerarsi estinti per confusione. In pratica, con la confisca, nello stesso soggetto, lo Stato, si confondevano le qualità di creditore e di debitore.
L’Agenzia delle Entrate, sul credito della società estinta, ha dunque ritenuto fondate le richieste e ha accolto l’istanza. L’atto impugnato in sede di autotutela è stato annullato senza necessità di affrontare un giudizio.
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