Si può richiedere il pagamento di un’indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute nel pubblico impiego?
È frequente che, nell’ambito del rapporto di pubblico impiego, i dipendenti non riescano a godere del periodo di ferie annuali al quale hanno diritto.
Il più delle volte questo accade perché l’Amministrazione Pubblica presso cui lavorano non programma con sufficiente efficacia la sua attività.
Così accade che i giorni di ferie spettanti al dipendente pubblico si accumulino fino al momento della cessazione del rapporto di lavoro, per esempio per pensionamento.
Cosa prevede la normativa sulle ferie non godute nel pubblico impiego
Il carattere irrinunciabile del diritto alle ferie è garantito
- dall’art. 31 della Carta Dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea
- dall’art. 7 della Direttiva 2003/88/CE
- dall’art. 36, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana
- dall’art. 10 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66
I Giudici, sia di merito che di legittimità, che si sono occupati di questa questione, oramai sono concordi nell’affermare che vadano retribuite le ferie non godute nel pubblico impiego.
Se le ferie non sono state effettivamente fruite spetta al lavoratore l’indennità sostitutiva anche se si tratta di un dipendente pubblico.
Questa indennità ha, da una parte, un carattere risarcitorio, perché compensa il danno costituito dalla perdita del riposo e vuole compensare il mancato recupero delle energie psicofisiche, la possibilità di meglio dedicarsi a relazioni familiari e sociali, l’opportunità di svolgere attività ricreative e via dicendo.
Dall’altra parte, ha natura retributiva, perché rappresenta il corrispettivo dell’attività lavorativa resa dal lavoratore in un periodo che, pur essendo di per sé già retribuito, avrebbe invece dovuto invece non essere al lavoro.
Di Stasio Studio Legale ha, tra i suoi clienti un infermiere professionale che, andato in pensione, si è visto negare dall’A.S.L. di appartenenza il pagamento dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, pur avendo l’ente locale provveduto a contabilizzare i giorni di ferie residue nell’ultimo statino paga. Il Giudice del lavoro è al momento investito della vicenda.