La delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro è uno strumento operativo particolarmente utile.

Chi è gravato di determinati obblighi che la legge prevede a suo carico può delegarli a certe condizioni e così li trasferisce a un’altra persona incaricata che a quel punto soddisfa questi obblighi in sua vece.

L’ordinamento prevede che sul  datore di lavoro gravino numerosi obblighi in tema di prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro.

In caso di  violazione di questi obblighi sono previste anche sanzioni penali, quindi, soprattutto nell’ambito di organizzazioni aziendali complesse, la delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro consente a chi ne è gravato di trasferire alcuni compiti.

Chi ricopre la posizione al vertice dell’organizzazione è, per la legge, garante della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Per questa persona, delegare, e quindi, trasferire determinati compiti in materia antinfortunistica ad altri consente di esercitare con maggiore cura questo compito. I delegati infatti, per competenze e funzioni spesso sono persone più vicine alla fonte del pericolo e possono così assicurare una migliore e più effettiva tutela della salute dei lavoratori.

I requisiti legali di validità della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro

Con l’art. 16 del Decreto Legislativo n. 81/2008, conosciuto come Testo unico per la sicurezza sul lavoro, il Legislatore ha recepito e compiuto una sintesi degli elementi di validità della delega di funzioni in materia di sicurezza sul lavoro, frutto, negli anni della elaborazione di dottrina e giurisprudenza.

Perché la delega sia idonea a produrre l’esonero della responsabilità del delegante deve rispondere ad alcuni requisiti:

  1. risultare da atto scritto recante data certa;
  2. essere conferita a un soggetto che possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  3. attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
  4. accordare al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
  5. essere accettata dal delegato per iscritto.

L’art. 16 (comma 2) richiede, inoltre, che alla delega sia data adeguata e tempestiva pubblicità, cioè che sia resa nota a tutti gli interessati con mezzi idonei.

Quali sono gli obblighi non delegabili? 

L’art. 17 del Testo Unico già citato individua puntualmente i limiti di trasferibilità delle funzioni antinfortunistiche.

Non tutti gli obblighi infatti possono essere oggetto di delega, in materia di sicurezza sul lavoro.

In dettaglio, la norma sancisce che il datore di lavoro non possa delegare le seguenti attività:

  1. la valutazione di tutti i rischi presenti sul luogo di lavoro con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (“DVR”) previsto dagli artt. 17 e 28 del Decreto;
  2. la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Al di là degli specifici adempimenti non delegabili  grava sul datore di lavoro l’obbligo di vigilanza sulla corretta esecuzione della delega da parte della persona a cui le funzioni sono state trasferite.