La Pubblica amministrazione che esclude il periodo di gravidanza dal computo per l’anzianità di servizio incorre in un episodio di discriminazione nel pubblico impiego.

La normativa di riferimento

L’art. 3 del Testo Unico Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità  vieta «qualsiasi discriminazione per ragioni connesse al sesso, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con particolare riguardo ad ogni trattamento meno favorevole in ragione dello stato di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, ovvero in ragione della titolarità e dell’esercizio dei relativi diritti”; mentre il successivo art. 22 dello stesso D. Lgs. n. 151/2001 al suo terzo comma dispone che i periodi di congedo di maternità devono essere computati nell’anzianità di servizio a tutti gli effetti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità o alla gratifica natalizia e alle ferie».

Naturalmente la norma si applica anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche.

Il caso 

Di Stasio Studio Legale è stato chiamato a difendere una Dirigente Medico, assistita dall’avv. Maria Giovanna Icolaro alla quale l’Azienda sanitaria locale ha scomputato dall’anzianità di servizio il periodo di assenza in maternità.

Questo caso rappresenta un esempio chiaro di discriminazione di genere da parte di una Pubblica amministrazione.

Il processo per discriminazione nel pubblico impiego

Il giudice del lavoro, accogliendo il ricorso presento dallo studio in favore della Dirigente Medico, ha affermato il principio secondo il quale: «non vi è dubbio che anche il periodo di astensione facoltativa o obbligatoria per maternità debba essere considerato ai fini del calcolo dell’anzianità di servizio. Diversamente ritenendo si incorrerebbe in una discriminazione indiretta (…) e tanto a tutela del diritto alla maternità».

Il giudice ha dunque accolto l’impostazione fornita dallo studio nella difesa della ricorrente e riconosciuto la discriminazione nel pubblico impiego nel caso concreto e ha ordinato all’Azienda sanitaria locale di procedere al calcolo nell’anzianità di servizio aggiungendo anche il periodo di astensione facoltativa per gravidanza.