La mobilità per interscambio nella sanità consente la distribuzione del personale nelle diverse sedi di attività, in relazione alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.
Il caso di mobilità per interscambio nella sanità
Di Stasio Studio legale si è occupato del caso di una signora, originaria della Provincia di Salerno, Medico Radiologo, che ha vinto un concorso ed è entrata nel ruolo effettivo del Personale della Dirigenza Medica, presso l’ASL di Messina.
Un’altra dottoressa, originaria della Provincia di Messina, lavora come Medico Radiologo, in un’Azienda Ospedaliera della Provincia di Salerno.
Le due dottoresse hanno presentato con una nota congiunta alle rispettive Amministrazioni sanitarie datrici di lavoro, una domanda di mobilità per interscambio chiedendo il trasferimento l’una presso la sede di Salerno e l’altra a quella di Messina.
L’Amministrazione di Salerno ha opposto un rifiuto che ha portato la vicenda in Tribunale.
Il Giudice del Lavoro ha accolto la domanda dei due Medici accogliendo le richieste della difesa di Di Stasio Studio Legale, con l’avv. Maria Giovanna Icolaro.
La disciplina mobilità nel pubblico impiego
Nell’ordinamento giuridico la mobilità per interscambio nella sanità rientra nella più ampia categoria della mobilità nel pubblico impiego, disciplinata dal Testo Unico sul Pubblico Impiego (D. Lgs n. 165/2001).
La mobilità è lo strumento che consente la distribuzione del personale nelle diverse sedi di attività, in relazione alle esigenze delle Pubbliche Amministrazioni.
Il dipendente pubblico può però attivarsi e chiedere la mobilità volontaria, cioè il trasferimento ad un’altra amministrazione, ma può farlo se ha il nulla osta della Amministrazione datrice di lavoro presso la quale è impiegato.
La mobilità per interscambio
Nell’ambito della mobilità volontaria, si distinguono due diversi casi, la mobilità per interscambio e la mobilità per compensazione.
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325, ha disciplinato le procedure per l’attuazione del principio di mobilità nell’ambito delle Pubbliche Amministrazioni.
All’art. 7 dispone testualmente: «È consentita in ogni momento, nell’ambito delle dotazioni organiche di cui all’art. 3, la mobilità dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione».
Nel caso di cui si è occupato lo Di Stasio Studio legale, ci si trova in una situazione paragonabile ad una permuta. Le due dipendenti pubbliche si scambiano i reciproci posti di lavoro, una volta ottenuto il nulla osta dell’amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
La mobilità per interscambio nella Sanità
Oltre alle previsioni di legge bisogna tener conto di quelle della Contrattazione Collettiva Nazionale che, per il comparto sanità sono contenute nell’art. 52 CCNL Comparto Sanità 21 maggio 2018. Anche dove la lettura dei contratti collettivi che si sono susseguiti negli anni possano sembrare in contrasto, bisogna tenere conto di quello che stabilisce la legge.
La legge infatti prevede che siano nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di legge, lasciando alla contrattazione collettiva una funzione di integrazione.
La mobilità per interscambio o per compensazione è dunque legittima secondo quanto precisato dal Dipartimento della Funzione Pubblica con propria recente nota, confermata da ARAN
Anche l’ARAN, Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni si è espressa negli stessi termini con un proprio parere vincolante che ha confermato questa interpretazione.