In questi giorni la stampa riporta di controlli a carico di aziende che hanno percepito sostegni previsti dai diversi provvedimenti che si sono succeduti dall’inizio della pandemia da Covid-19.
Lo scopo dei contributi a fondo perduto, bisogna ricordarlo, è quello di sostenere economicamente le attività produttive colpite dagli effetti dell’emergenza.
In ordine di tempo, l’ultimo è il cosiddetto Decreto “Sostegni-bis” (D.l. n. 73/2021), che ha previsto tre differenti tipologie di sussidio:
- Contributo automatico a coloro che già percepiscono il contributo concesso dal Decreto “Sostegni” (D.l. n. 41/2021);
- Contributo alternativo per attività che abbiano subito un calo del fatturato pari almeno al 30% dal 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021 rispetto al periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020;
- Contributo perequativo riconosciuto in base al peggioramento del risultato economico d’esercizio, tenuto conto dei sostegni già ricevuti nel 2020 – 2021.
Per contrastare gli eventuali abusi e la percezione indebita di questi sostegni, l’Agenzia delle entrate procede a controlli interni e collabora con la Guardia di finanza eseguendo uno screening che può portare a pesanti sanzioni, in caso di indebita percezione.
Quali sono le sanzioni per chi ha percepito un sostegno a cui non aveva diritto
Le misure a contrasto dell’indebita percezione di questi redditi sono:
- responsabilità penale;
- restituzione delle somme;
- confisca dei beni;
- sanzione compresa tra il 100 ed il 200%;
- pagamento degli interessi maturati.
Il reato di indebita percezione di erogazione è infatti espressamente previsto dal’art. 316-ter codice penale e punisce chi con dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, consegua indebitamente contributi concessi o erogati dallo Stato, con la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Al reato consegue la confisca ai sensi dell’art. 322-ter codice penale, che riguarda i beni che costituiscono il profitto o beni per un valore corrispondente.
Quando la somma indebitamente percepita è pari, o inferiore, a € 3.999,96 si applica una sanzione amministrativa che può andare da € 5.164 a € 25.822.
Per i sostegni non dovuti c’è anche la responsabilità ai sensi del D. Lgs. 231/01
Se il contributo a fondo perduto è stato richiesto da una società cui non spettava, ne consegue anche la responsabilità ai sensi della norma sulla responsabilità sociale.
L’indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, infatti, rientra tra i «reati-presupposto della responsabilità dell’ente collettivo, ai sensi dell’art. 24 del Dlgs 231/2001.
Alla società che abbia beneficiato indebitamente di contributi non dovuti si applicheranno:
- sanzione pecuniaria fino a 929.400 euro;
- sanzioni interdittive (il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi)
- confisca per somme equivalenti.
Un modello organizzativo e un sistema di controllo interno efficiente che prevengano la richiesta indebita prima dell’erogazione del contributo scongiurerebbe la consumazione del reato e quindi la responsabilità.