Di Stasio Studio Legale ha ottenuto che il risarcimento per un incendio d’auto fosse riconosciuto al conduttore nonostante la compagnia assicuratrice si rifiutasse di versare l’indennizzo al locatore finanziario. Il contratto di leasing infatti prevede l’obbligo, per il conduttore, di stipulare una polizza assicurativa, oltre che per la R.C.A., anche per la perdita del veicolo, ad esempio per furto o incendio, ma la compagnia assicuratrice si obbliga a versare l’indennizzo direttamente in favore della società di leasing in virtù del “vincolo di polizza”.
Obbligo di assicurazione
Il leasing finanziario di veicoli è una modalità sempre più diffusa per il possesso di auto. Il contratto si formalizza tra la società di leasing che acquista il veicolo e l’utilizzatore (anche detto conduttore), che lo detiene in affitto e corrisponde un canone mensile. Alla scadenza del contratto il conduttore ha la facoltà di riscattare il bene mediante il versamento di una somma aggiuntiva pattuita contrattualmente.
Generalmente, il contratto di leasing prevede anche l’obbligo, per il conduttore, di stipulare una polizza assicurativa, oltre che per la R.C.A., anche per la perdita del veicolo (ad esempio, furto o incendio). In questi casi, la polizza assicurativa prevede una specifica clausola (cosiddetto “vincolo di polizza”) in forza della quale, nonostante il contratto di assicurazione sia stipulato dal conduttore, la compagnia assicuratrice si obbliga a versare l’indennizzo direttamente in favore della società di leasing.
Il caso: auto in leasing, l’assicurazione condannata a risarcire il conduttore
Nel caso affrontato dallo Studio, il veicolo concesso in leasing era andato completamente distrutto in un incendio e la compagnia assicuratrice aveva negato l’indennizzo poiché aveva ritenuto che l’incendio non rientrasse nella copertura assicurativa perché di origine dolosa.
Per questo la società di leasing aveva chiesto e ottenuto dall’Autorità Giudiziaria un decreto ingiuntivo nei confronti del conduttore per il pagamento dei canoni a far data dal perimento del bene fino alla scadenza del contratto.
Il conduttore si è rivolto allo Studio che ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo e ha chiamato in causa la compagnia assicuratrice per sentirla condannare al pagamento dell’indennizzo per l’incendio e al risarcimento dei danni.
La compagnia ha contrastato la domanda affermando di non essere tenuta al risarcimento, poiché un eventuale indennizzo andava corrisposto direttamente alla società di leasing in virtù del “vincolo di polizza” e il conduttore non era legittimato a richiederne il pagamento.
La sentenza
La Corte d’Appello di Napoli ha accolto la domanda dell’avv. Vincenzo D’Amore per Di Stasio Studio Legale e, per l’incendio dell’auto in leasing, la compagnia assicurativa è stata condannata a risarcire il conduttore.
In questo modo la Corte ha disatteso l’eccezione della compagnia stabilendo che il contratto di assicurazione con apposizione della clausola del cosiddetto “vincolo di polizza” non si configura come un contratto stipulato per contro altrui.
Al contrario, pur riconoscendo il collegamento contrattuale tra la polizza di assicurazione e il contratto di leasing, le parti interessate dalla prima restano sempre la compagnia assicuratrice e il conduttore e utilizzatore del veicolo. Per questa ragione la clausola del “vincolo di polizza” non esclude la legittimazione dell’utilizzatore del veicolo ad agire in giudizio anche per far conseguire alla società di leasing (finanziatore), l’indennizzo per il rischio assicurato.
Anzi, con i contratti di leasing e assicurazione, il rischio di perdita del veicolo veniva posto a carico del conduttore così da far insorgere a suo favore un interesse qualificato all’assicurazione per la perdita del bene e la conseguente legittimazione a chiedere l’indennizzo.