Nei casi di separazione e divorzio, dove vi siano problematiche che riguardano l’affido della prole, i genitori hanno la possibilità di richiedere al Giudice la decadenza dalla responsabilità dell’altro genitore o  una sua limitazione. Si tratta di istanze per ottenere i cosiddetti provvedimenti de potestate.

Quali sono i presupposti per ottenere i provvedimenti de potestate?

L’art. 330 del Codice Civile consente di ottenere dal Giudice il provvedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale quando il genitore trascura o viola i doveri ad essa inerenti o abusa dei relativi poteri apportando un grave pregiudizio alla prole.

L’art. 333 del Codice Civile, invece, nel caso che uno o entrambi i genitori si rendano responsabili di condotte dannose per i figli minori, consente la richiesta al Giudice di una serie di provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale, tra cui l’allontanamento dalla residenza o l’allontanamento dal genitore convivente che maltratti o abusi del minore.

Quali sono i Giudici a cui presentare le istanze per ottenere la limitazione e/o la decadenza della responsabilità dell’altro genitore?

Se tra i coniugi vi è già un processo pendente avanti al Tribunale Ordinario, le istanze ex artt. 330 e 333 del Codice Civile dovranno essere proposte innanzi allo  stesso Giudice diversamente se fossero depositate presso il Tribunale dei Minorenni, verranno, comunque, attratte per competenza dal Tribunale Ordinario.

La Corte di Cassazione, sezione VI, con sentenza del 14 gennaio 2016 n. 432 si è pronunciata, infatti, stabilendo il principio della concentrazione delle tutele.

La Corte ha ribadito chiaramente che la finalità della modifica di competenza non è quello di escludere il Tribunale dei Minorenni dalla pronuncia sulla responsabilità genitoriale ma quella di evitare che sulla stessa questione vengano adottati provvedimenti contrastanti qualora sia pendente un giudizio innanzi al Tribunale Ordinario.

La proposizione di nuove istanze non deve essere un espediente tecnico – a parere della Corte –  e avere scopi strumentali, ma va sempre salvaguardato l’interesse del minore coinvolto.

Fornendo al Giudice del conflitto familiare il potere di decidere anche sulla responsabilità genitoriale la legge intende tutelare l’interesse morale e materiale della prole. Le domande di affidamento del minore e la richiesta di provvedimenti volti ad ottenere la decadenza o la limitazione dalla responsabilità dell’altro genitore che siano proposte mentre è pendente il processo per separazione o divorzio ovvero di modifica dei provvedimenti sono assoggettati al principio di concentrazione delle tutele e quindi decise dallo stesso Giudice.

 

L’interesse del figlio minore.

L’interesse del minore, infatti, è quello di ottenere provvedimenti che non siano contrastanti o contraddittori magari provenienti da organi giudiziari diversi.

Ebbene, in considerazione dell’interesse del minore è opportuno che sia pronunciato un provvedimento univoco, da un magistrato che conosce i fatti e che possa avere una visione d’insieme, così che possa dare luogo a una regolamentazione e a disciplinare i rapporti tra i genitori in conflitto il più possibile chiara e coerente.

Proprio di questo si occupa l’art. 38 delle Disposizioni Attuative del Codice Civile recentemente modificato. La Corte di Cassazione ha sottolineato, infatti, che la competenze per i provvedimenti riservati al Tribunale per i Minorenni spetta in via esclusiva al Tribunale Ordinario dinanzi al quale pende il procedimento instaurato per primo al fine di avere una sola pronuncia.

Di Stasio Studio Legale, nel costituirsi in difesa della madre nel procedimento promosso dal padre davanti al Tribunale per i Minorenni ex artt. 330 e 333 del Codice Civile ha proposto una eccezione di incompetenza in favore della Corte di Appello presso la quale pendeva un altro procedimento tra le stesse parti relativamente all’impugnazione di un provvedimento di modifica del  diritto di vita dei minori.

Il Tribunale per i Minorenni, con decreto, ha accolto l’eccezione e dichiarato la propria incompetenza funzionale, stabilendo che trattasi di materia per la quale è competente, in questo caso, la Corte di Appello avanti alla quale, pertanto, la causa dovrà essere riassunta nei termini di legge.