Grazie al Decreto Legge 132/2014 si può utilizzare lo strumento della negoziazione assistita per la soluzione consensuale della separazione personale, per la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio e anche per la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.

Nel caso in cui la negoziazione assistita preveda il trasferimento della proprietà di un immobile, l’Accordo va trascritto per avere pieno valore legale riguardo al trasferimento di proprietà dell’immobile.

La firma dell’accordo di negoziazione assistita

La sottoscrizione del verbale con cui si sigla l’Accordo di negoziazione assistita poiché contenente il trasferimento immobiliare deve essere autenticata da un Pubblico

Ufficiale autorizzato.

Gli Avvocati che assistono le parti nella negoziazione non hanno questo potere, perché non ricoprono, in quel momento, la veste di Pubblici Ufficiali autorizzati.

Solo con l’autentica delle firme da parte di un Pubblico Ufficiale autorizzato, le parti possono trasferire un immobile con la negoziazione assistita.

La legge prevede all’art. 2657 comma 1 del Codice Civile che: «La trascrizione non si può eseguire se non in forza di sentenza, di atto pubblico o di scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente» .

 

La conferma della Cassazione

La Corte di Cassazione è tornata di recente sul punto, con la propria sentenza del 21.1.2020 n. 1202  che ha enunciato il principio di diritto: «ogni qualvolta l’accordo stabilito tra i coniugi, al fine di giungere ad una soluzione consensuale di separazione personale, ricomprenda anche il trasferimento di uno o più diritti di proprietà su beni immobili, la disciplina di cui all’art. 6 D. L. n. 132/2014, conv. in L. 162/2014 deve necessariamente integrarsi con quella di cui al medesimo D.L., art. 5 comma 3, con la conseguenza che per procedere alla trascrizione dell’accordo di separazione contenente anche un atto negoziale comportante un trasferimento immobiliare, è necessaria l’autenticazione del verbale di accordo da parte di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, ai sensi dell’art. 5, comma 3».

Pertanto, nel caso in cui tra le condizioni previste dall’Accordo raggiunto con la negoziazione assistita vi sia un trasferimento immobiliare, è necessario che sia sottoscritto dalle parti, dai relativi Difensori e autenticato da un Pubblico Ufficiale a ciò autorizzato.

Ciò comporta che non è sufficiente l’autentica dei Difensori delle parti ma del Notaio il quale, dopo la sottoscrizione dell’Accordo di negoziazione assistita, deve porre in essere tutte le formalità di legge per provvedere al trasferimento dell’immobile.

In assenza di tale autenticazione e dell’espletamento di tutte le formalità non sarà possibile procedere ad alcuna trascrizione.