Nel caso di un immobile sottoposto a pignoramento, la morte del debitore non interrompe il procedimento esecutivo. La questione affrontata da Di Stasio Studio Legale, con l’avv. Vincenzo D’Amore, riguarda il caso di un’azione esecutiva avviata nei confronti di un debitore con l’atto di pignoramento e la relativa trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.
Il pignoramento segna l’inizio del processo esecutivo
Se il creditore dispone di un titolo esecutivo (sentenza, titolo di credito, etc.) nei confronti di un debitore, può intraprendere l’azione per il recupero del credito. A volte accade che al momento di avviare la procedura si verifichi la morte del debitore. In questo caso, non vi sono dubbi che il creditore abbia facoltà di agire nei confronti degli eredi del debitore deceduto notificando a questi ultimi tutti gli atti.
Ma cosa succede se al debitore sono stati già notificati sia il titolo esecutivo sia l’atto di precetto e pure l’atto di pignoramento, prima della scomparsa; in che rapporto stanno il pignoramento e la morte del debitore?
Il caso
Nel caso affrontato da Di Stasio Studio Legale, con l’avv. Vincenzo D’Amore, il creditore aveva avviato l’azione esecutiva nei confronti del debitore notificandogli l’atto di pignoramento immobiliare e ne aveva curato la relativa trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari. Successivamente lo Studio si occupava delle ulteriori attività processuali ma, poco prima che l’immobile pignorato fosse posto in vendita, il debitore veniva a mancare.
In questo caso, la morte del debitore esecutato non determina l’interruzione del processo esecutivo. La Corte di Cassazione si è pronunciata nel caso di sopravvenuta interdizione del debitore. Ha stabilito che questi eventi non danno luogo all’interruzione del processo esecutivo diversamente da quanto, invece, avviene per il processo di cognizione (Cassazione Civile, Sez. III, 13 giugno 1994, n. 5721).
Le ragioni per cui col pignoramento la morte del debitore non interrompe il processo esecutivo
Mentre il processo di cognizione richiede il costante rispetto del principio del contraddittorio, nel processo esecutivo non si svolge alcun accertamento. Nel primo è infatti necessario l’accertamento dell’esistenza o meno di una determinata pretesa tra le parti in causa. Accertamento che si consolida nel titolo esecutivo. Nel processo esecutivo si attua unicamente il procedimento finalizzato a soddisfare il credito, già accertato, in favore del creditore procedente.
Di conseguenza, la procedura esecutiva continuerà nonostante la morte del debitore e i suoi eredi avranno unicamente la facoltà di intervenire e, se ricorrano i presupposti, di formulare eventuali opposizioni.