Nel corso di giudizi di separazione o divorzio il giudice può stabilire che siano a carico di uno dei genitori sia il mantenimento dei figli sia le spese straordinarie.

Quali sono le spese coperte dall’assegno di mantenimento?

Il Consiglio Nazionale Forense ha redatto delle Linee Guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare provvedendo alla distinzione tra spese ordinarie e straordinarie o extra assegno e in riferimento a queste ultime quelle per le quali è richiesto il preventivo consenso dell’altro genitore.

Le spese comprese nell’assegno di mantenimento sono  individuate in:

  • vitto
  • abbigliamento
  • contributo per le spese di abitazione (incluse le utenze)
  • materiale scolastico di cancelleria
  • mensa
  • medicinali di banco
  • spese di trasporto urbano
  • carburante
  • ricarica per il cellulare
  • uscite didattiche
  • organizzazione dalla scuola in ambito giornaliero
  • baby sitting
  • attività prescuola e doposcuola
  • trattamenti estetici
  • attività ricreative abituali
  • spesa per la cura degli animali domestici.

Quando i genitori devono concordare le spese straordinarie?

Le spese straordinarie o extra assegno devono essere distinte tra quelle obbligatorie per le quali non vi è l’obbligo di concertazione e quelle subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Tra le prime rientrano:

  • libri scolastici
  • spese sanitarie urgenti
  • acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco
  • spese per interventi indifferibili
  • spese ortodontiche oculistiche e sanitarie ottenute dal Servizio Sanitario Nazionale in difetto di accordo sulla terapia con lo specialista privato
  • spese protesiche
  • spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto acquistato con l’accordo di entrambi i genitori.

Mentre, le spese extra assegno per le quali c’è uno specifico obbligo di concertazione con l’altro genitore sono:

  • spese scolastiche, come ad esempio la frequentazione di Università fuori sede;
  • spese ludiche o parascolastiche, come i viaggi di istruzione;
  • spese sportive, quali sono le attrezzature per svolgere l’attività fisica;
  • spese medico sanitarie, come ad esempio gli interventi chirurgici non effettuati dal Servizio Sanitario Nazionale;
  • organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli.

La Giurisprudenza della Cassazione si è pronunciata sulle spese straordinarie.

Di recente la Cassazione Civile con l’Ordinanza n. 379 del 13.1.2021 ha enunciato il principio di diritto secondo il quale in materia di rimborso delle spese cosiddette straordinarie sostenute dai genitori per il mantenimento del figlio, fermo il carattere composito della dizione utilizzata dal Giudice, occorre in via sostanziale distinguere tra:

  • gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figli e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l’effetto di integrare l’assegno di mantenimento forfettizzato dal Giudice – o, anche, consensualmente determinato dai genitori – e possono essere azionati in forza del titolo originario di condanna adottato in materia di esercizio della responsabilità in sede di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all’esito di procedimenti relativi ai figli al di fuori del matrimonio, previa una allegazione che consenta, con mera operazione aritmetica, di preservare del titolo stesso i caratteri della certezza, liquidità ed esigibilità;
  • le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell’assegno di contributo al mantenimento, richiedono per la loro azionabilità l’esercizio di un’autonoma azione di accertamento in cui convergono il rispetto del principio dell’adeguatezza della posta alle esigenze del figlio e quello della proporzione del contributo alle condizioni economico-patrimoniali del genitore onerato e tanto in comparazione con quanto statuito dal giudice che si sia pronunciato sul tema della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, divorzio, annullamento e nullità del vincolo matrimoniale e comunque in ordine ai figli nati fuori dal matrimonio.

Procedura di recupero delle spese straordinarie.

Quindi, nel caso che si debba procedere al recupero delle spese straordinarie anticipate da uno solo dei genitori, è necessario predisporre, caso per caso, un elenco tassativo delle spese sostenute e documentate per verificare se esse possano considerarsi esborsi integrativi dell’assegno di mantenimento (già forfettizzato dal Giudice o frutto dell’accordo dei genitori) oppure spese imprevedibili e rilevanti.

  • Nel primo caso per richiedere e ottenere il rimborso il genitore che le ha anticipate resta possibile la formazione di un precetto su un titolo integrato da cui risultino, per loro elencazione ed all’esito di mera operazione aritmetica, gli esborsi sostenuti;
  • Nel secondo caso, invece, si dovrà provvedere all’accertamento delle singole spese sostenute ai fini della costituzione di un autonomo titolo esecutivo da azionare nei confronti dell’altro genitore.

Di Stasio Studio Legale, ha assistito un coniuge a cui sono stati affidati i figli minorenni che, nel corso di due anni, ha sostenuto spese straordinarie per circa 15.000,00 euro. La metà dell’importo non è mai stata restituito dall’altro coniuge, costringendo così il genitore collocatario a procedere per il recupero del credito. La base della richiesta è stata la tassativa elencazione di tutte le spese extra assegno sostenute al fine di verificarne l’eventuale inserimento in quelle già forfettizzate dal Giudice e, quindi, agire con il titolo già costituito, ovvero di procedere alla costituzione di altro titolo esecutivo per il recupero di quelle spese da considerarsi “imprevedibili e rilevanti”.