Cosa si intende per Arbitro Bancario Finanziario (ABF)

L’Arbitro Bancario Finanziario è un sistema di risoluzione alternativa delle controversie che possono sorgere tra i clienti e le banche e gli altri intermediari in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari.

Rappresenta sicuramente un’alternativa di tutela più rapida ed economica dei diritti del cliente il quale potrà ottenere una decisione imparziale, e in tempi certi, su reclami che non abbiano trovato soluzione nell’interlocuzione diretta con la Banca.

Dopo una decisione dell’ABF, la parte interessata può comunque ricorrere all’autorità giudiziaria.

Infatti le decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario non sono vincolanti come quelle di un giudice, ma è previsto che se l’intermediario (banca o altro istituto), non le rispetta, il suo inadempimento viene reso pubblico per un periodo di 5 anni.

Le novità sull’Arbitro Bancario Finanziario introdotte nel 2020

Nel corso del 2020 la disciplina dell’Arbitro Bancario Finanziario è stata oggetto di importanti modifiche che sono divenute operative dal 1 ottobre.

Le novità hanno avuto lo scopo di allineare la normativa alle disposizioni contenute nella direttiva sulla risoluzione stragiudiziale delle controversie con i consumatori 2013/11/UE (più conosciuta come direttiva ADR), e nel decreto legislativo di recepimento n. 130/2015.

Modifiche alla procedura

Per attivare ABF, prima di tutto il cliente della banca, che abbia provato a discutere il suo problema senza successo, deve presentare un reclamo formale.  Con la disciplina rinnovata nel 2020 si sono però introdotte alcune importanti novità:

  1. Termini e contraddittorio delle parti
    Le nuove disposizioni hanno modificato i termini della procedura.
    Il termine entro il quale l’intermediario può rispondere al reclamo obbligatorio viene esteso da 30 a 60 giorni.
    La Banca può presentare le proprie controdeduzioni entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso e il ricorrente può replicare alle stesse entro 25 giorni.
    Entro 15 giorni dalla ricezione delle repliche l’intermediario può a sua volta trasmettere le controrepliche.
    Dopo la decorrenza di questo ultimo termine, il fascicolo viene considerato completo e di ciò la segreteria dell’ABF ne dà informazione alle parti.
    È a questo punto che iniziano a decorrere i 90 giorni entro i quali deve essere comunicato alle parti l’esito della controversia. Questo termine è poi prorogabili per ulteriori 90 giorni se la controversia riveste carattere di particolare complessità.
  1. Aumento della competenza per valore
    Se la richiesta del ricorrente ha a oggetto una somma di denaro che non supera € 200 mila, la controversia può essere sottoposta all’ABF. Il testo precedente della norma prevedeva un limite di € 100 mila.
  1. Determinazione della competenza temporale dell’Arbitro Bancario Finanziario
    Le nuove disposizioni prescrivono che non possano essere sottoposte all’ABF controversie relative a operazioni o comportamenti che siano accaduti più di sei anni prima della data di proposizione del ricorso. Questa nuova previsione si applicherà, dopo un periodo transitorio, a partire dal 1° ottobre 2022.

Avv. Antonella Pallavicino