L’assegno circolare non incassato entro tre anni può essere richiamato dall’emittente

Quando viene usato un assegno circolare non trasferibile per un pagamento, il beneficiario deve riscuoterlo presso la banca entro il termine di tre anni dall’emissione.

Se questo non avviene, l’assegno circolare si prescrive e confluisce nel fondo depositi dormienti.

In questo caso, però, colui che ha richiesto l’emissione dell’assegno può chiedere lo svincolo della provvista alla banca, se restituisce l’assegno all’istituto. Lo prescrive la legge all’art. 49.9 del D.Lgs 231/2007  che prevede espressamente: «Il richiedente di assegno circolare, vaglia cambiario o mezzo equivalente, intestato a terzi ed emesso con la clausola di non trasferibilità, può chiedere il ritiro della provvista previa restituzione del titolo all’emittente».

Cosa succede in caso di smarrimento dell’assegno circolare non incassato

Se l’assegno non incassato viene però smarrito e il richiedente l’emissione di assegno circolare si veda negare dalla Banca la restituzione dei fondi in ragione di quanto prescrive l’articolo citato sopra.

La formulazione della norma, infatti, ha dato luogo più volte a dubbi interpretativi. Ci si è chiesti se è applicabile anche una volta che sia decorso il termine di prescrizione di tre anni che consente al beneficiario di chiederne l’incasso alla banca.

La legge richiede che l’assegno venga fisicamente riconsegnato, in originale, dal richiedente  al solo scopo di evitare che la banca possa pagare il titolo due volte. Ma cosa succede se chi lo doveva incassare non lo ha fatto entro i tre anni?

A questa persona non spetta più il diritto di richiedere il pagamento alla banca, che è liberata dall’onere. La banca però trattiene, per pagare l’assegno, fondi messi a disposizione da chi lo ha richiesto, che dunque dovrebbe, legittimamente, rientrarne in possesso.

 

Il caso dell’assegno circolare non incassato

Il Tribunale di Nocera Inferiore davanti al quale Di Stasio Studio Legale, con gli avvocati Valerio Di Stasio, Vincenzo D’Amore e Antonella Pallavicino, ha proposto una causa, ha ritenuto che il richiedente l’assegno circolare non incassato fosse liberato dall’onere di consegnare l’assegno in originale per essere maturato il termine di prescrizione triennale del diritto all’incasso del destinatario. La banca infatti, a quel punto, era fuori pericolo per il rischio di doppio pagamento.

La posizione assunta dal Giudice si è fondata sul presupposto che la Banca emittente trattenesse i fondi senza fondate ragioni, una volta trascorso il termine di tre anni,  poiché l’assegno circolare non incassato non avrebbe potuto esserlo in futuro.

Il termine di prescrizione fa cadere il diritto all’ incasso da parte del prenditore, contemporaneamente scongiura il rischio di un secondo pagamento in danno della banca, che non può più trattenere i fondi senza ragione.