Il generale regime di impignorabilità previsto dall’art. 170 c.c. per i beni destinati da ciascuno o ambedue i coniugi in fondo patrimoniale ha, sovente, rappresentato un ostacolo insormontabile per il soddisfacimento delle ragioni creditorie.
Di recente, però, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Napoli Nord ha ritenuto non operante il detto vincolo di impignorabilità e, dopo aver disposto la vendita dell’immobile destinato in fondo patrimoniale, ha dato luogo all’aggiudicazione all’asta del bene con conseguente assegnazione al creditore delle somme ricavate.
Difatti, aderendo alle argomentazioni svolte dallo Studio Legale Di Stasio, con l’avv. Vincenzo D’Amore, il Giudice dell’Esecuzione ha rilevato l’insussistenza degli imprescindibili requisiti per far valere l’impignorabilità: quello di carattere oggettivo, consistente nella non inerenza del debito alle esigenze familiari; quello di carattere soggettivo, consistente nella verifica della consapevolezza di tale circostanza in capo al creditore.
La tesi accolta dal Giudice dell’Esecuzione si fonda, dunque, sul presupposto che sono ricomprese nei bisogni familiari anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, con conseguente riconducibilità, appunto, alla sfera giuridica familiare delle obbligazioni contratte nello svolgimento dell’attività lavorativa: pertanto, è stato ritenuto rientrante nella causa familiae il debito contratto dal marito nello svolgimento dell’attività di imprenditore commerciale.