La delibazione è un procedimento giudiziario che serve a far riconoscere, in un determinato paese, un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria di un altro paese. In Italia il procedimento si svolge dinanzi alla Corte d’Appello territorialmente competente.
A questo procedimento si fa ricorso, anche per rendere efficace una sentenza di nullità del matrimonio religioso emessa dalla Sacra Rota.
Può accadere, però, che, nello stesso momento, i coniugi inizino una causa di divorzio dinanzi al Tribunale ordinario e chiedano l’annullamento del matrimonio alla Sacra Rota.
Una volta ottenuta la sentenza di nullità del matrimonio da parte della Sacra Rota questa decisione va sottoposta a procedimento di delibazione, cioé, come detto sopra, va riconosciuta la sua efficacia mediante il procedimento di delibazione avanti la Corte d’Appello.
In quel caso si pone il problema su come questa decisione incida sul procedimento dinanzi al Tribunale Ordinario italiano.
Il caso dello studio Legale Di Stasio
Nel caso di un giudizio di appello contro una sentenza di divorzio, instaurato dal marito per impugnare la decisione di primo grado che aveva riconosciuto alla ex moglie il diritto all’assegno divorzile, è sopravvenuta la delibazione della sentenza della Sacra rota, autorità ecclesiastica, relativa alla nullità del matrimonio.
Il marito ha pertanto chiesto alla Corte d’Appello di dichiarare la cessazione della materia del contendere perché a suo dire è venuto meno l’oggetto della causa, ovvero il matrimonio.
La Corte D’Appello, invece, nonostante la dichiarazione ecclesiastica della nullità del matrimonio, ha respinto la domanda e confermato l’assegno divorzile in favore della moglie.
L’orientamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite
Sul punto è intervenuta laCorte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza del 3.3.2021 n. 9004e lo ha fatto enunciando il seguente principio di diritto:
«In tema di divorzio, il riconoscimento dell’efficacia della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio religioso, intervenuto dopo il passaggio in giudicato della pronuncia di cessazione degli effetti civili ma prima che sia divenuta definitiva la decisione in ordine alle relative conseguenze economiche, non comporta la cessazione della materia del contendere nel giudizio civile avente ad oggetto lo scioglimento del vincolo coniugale, il quale può dunque proseguire ai fini dell’accertamento della spettanza e della liquidazione dell’assegno divorzile».
In altri termini, il riconoscimento della sentenza di nullità del matrimonio religioso non preclude la prosecuzione del giudizio di divorzio.
La nullità del matrimonio religioso intervenuta dopo un giudizio di primo grado e durante l’appello non incide sul giudizio che deve comunque continuare per la determinazione dell’assegno di divorzio.