Successivamente alla pronuncia di divorzio, intercorsa tra i coniugi, colui che in seguito subisce un peggioramento delle proprie condizioni economiche può richiedere che gli venga riconosciuto il diritto all’assegno di mantenimento, anche se in precedenza non lo aveva richiesto e – di conseguenza – non è stato previsto dalla rispettiva pronuncia giudiziale.

L’ordinanza del 24 febbraio n. 5055/2021 della Suprema Corte di Cassazione

Questo principio, è stato affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza del 24 febbraio n. 5055/2021, che ha riconosciuto la suddetta possibilità attraverso l’instaurazione di un procedimento di modifica delle condizioni di divorzio, allorquando l’ex coniuge richiedente abbia subito un peggioramento della propria condizione economica, susseguente la pronuncia stessa di divorzio, tale da non consentirgli di provvedere al proprio mantenimento.

Siffatta richiesta, nonché il suo possibile accoglimento, poggia sull’accertamento circa l’inadeguatezza dei mezzi di sostentamento del richiedente, nonché sulla sua oggettiva impossibilità nel procurarseli, scaturenti da circostanze sopravvenute e non sussistenti al momento del giudizio di separazione.

Tale valutazione, deve essere svolta avendo ben presente quella che è la funzione dell’assegno di mantenimento, quale preminentemente assistenziale, nonché compensativa e perequativa.

Infatti, ai fini della valutazione circa la sussistenza del diritto all’assegno di mantenimento, si guarda al contributo concretamente fornito dal richiedente in ambito familiare, anche in merito alla formazione del patrimonio comune e a quello del singolo ex coniuge, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto.

Tanto, al fine di verificare quelli che son stati anche i sacrifici sostenuti, dal richiedente, in costanza di matrimonio in favore della realizzazione della famiglia stessa, o dell’altro coniuge, a discapito della propria, talvolta sacrificando le proprie aspettative e crescite professionali.

Un ulteriore sguardo, oltretutto, viene anche rivolto alla funzione sociale a cui l’assegno di divorzio deve necessariamente assolvere, poiché interviene affinché supplisca ai carenti strumenti economici di cui l’ex coniuge dispone e che non gli permettono di condurre una vita sufficientemente dignitosa.

Le condizioni per il riconoscimento dell’assegno di divorzio successivamente alla pronuncia giudiziale

Dunque, affinché si possa riconoscere l’assegno di divorzio successivamente alla pronuncia giudiziale, si guarda alla sussistenza delle seguenti condizioni, in maniera progressiva:

pregresso ruolo endofamiliare del coniuge richiedente

situazione di effettiva e concreta non autosufficienza economica

mancanza di strumenti alternativi di tutela, relativi all’assenza di soggetti legalmente tenuti a ciò o mancanza di forme di sostegno pubblico.

l’ex coniuge, a cui si rivolge la richiesta, sia economicamente in grado di provvedere all’esborso richiesto ed abbia ricevuto, in passato, apporti significativi da parte del richiedente.

Infine, come da recente pronuncia della Cassazione, ordinanza n. 1984 del 2022, il Giudice, in sede di giudizio di revisione, deve verificare quelle che son state le circostanze sopravvenute che oggettivamente hanno condotto ad un’alterazione, in peius, delle condizioni economiche del richiedente, alterandone il precedente equilibrio.

Siffatta valutazione, oltretutto, è la medesima richiesta in sede di revisione del quantum dell’assegno di divorzio anche laddove richiesto e riconosciuto nell’ambito stesso del giudizio divorzile.