Il debitore a cui sono stati pignorati beni in misura eccessiva rispetto al proprio debito ha il diritto alla riduzione del pignoramento.
Il diritto del creditore alla realizzazione del proprio credito deve essere contemperato con quello del debitore ad una azione esecutiva proporzionata rispetto al debito.
Infatti, il creditore per realizzare il proprio credito può sottopone a pignoramento i beni del debitore, ma non può bloccare beni di valore eccessivo rispetto al valore del proprio credito. Il debitore, se questo succede, può chiedere la riduzione o l’inefficacia dei pignoramenti sovrabbondanti.
Nel processo esecutivo, l’interesse tutelato principalmente dal nostro ordinamento giuridico è quello della soddisfazione del creditore che ha diritto ad essere ripagato del proprio credito. Questa finalità infatti caratterizza il processo esecutivo: da qui discende il principio della soggezione del debitore all’azione esecutiva intrapresa dal creditore.
Pur essendo favorito, però. il creditore non deve abusare del processo e non può sottoporre a esecuzione beni di valore troppo superiore rispetto al valore del credito di cui chiede la soddisfazione.
Il caso
Di Stasio Studio Legale con l’avv. Vincenzo D’Amore ha assistito un’azienda che era stata dichiarata debitrice di una somma di denaro nei confronti del creditore in virtù di una sentenza.
Il creditore, in forza della sentenza, ha intrapreso un pignoramento presso terzi nei confronti di più di dieci soggetti che a loro volta dovevano delle somme all’azienda debitrice. Si trattava di banche e di altri che dovevano denaro all’azienda per rapporti contrattuali che li legavano.
L’azienda cliente dello Studio ha subito, così il blocco di ogni credito presso i soggetti terzi dei quali era creditrice e visto accantonare, in favore della procedura esecutiva un importo pari al credito del creditore procedente aumentato della metà.
La richiesta di riduzione del pignoramento.
Il pignoramento, così come eseguito su istanza del creditore procedente ed esteso a ben più di dieci soggetti terzi pignorati, ha colpito somme dell’azienda debitrice di importo di gran lunga superiore rispetto al credito azionato e alle spese di procedura.
Di Stasio Studio Legale, nell’interesse dell’azienda che aveva subito la procedura esecutiva, ha dunque proposto un’istanza al Giudice dell’Esecuzione chiedendo che dichiarasse l’inefficacia dei pignoramenti sovrabbondanti o, in alternativa la loro proporzionale riduzione, così come previsto dall’art. 546, comma 2 del Codice di Procedura Civile.
Questa disposizione prevede infatti uno strumento di tutela in favore del debitore contro l’impiego e cumulo, da parte del creditore procedente, di mezzi di espropriazione in misura sproporzionata rispetto al credito per cui si procede.
Più in generale, la riduzione del pignoramento è uno strumento che il legislatore fornisce al debitore esecutato perché possa riequilibrare la propria posizione rispetto a quella del creditore pignorante, così da tutelarlo di fronte ad azioni eccessive.
Per questsa ragione al debitore non sono imposti limiti di tempo per richiedere né al Giudice dell’Esecuzione per disporre la riduzione del pignoramento. Su questo punto la Giurisprudenza della Corte di Cassazione è unanime.
Il provvedimento richiesto al Giudice può quindi essere emesso anche prima del termine fissato per l’intervento dei creditori.
In accoglimento dell’istanza formulata da Di Stasio Studio Legale, in questo caso, il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale di Benevento ha dichiarato legittimo uno soltanto dei pignoramenti effettuati dal creditore, mentre ha dichiarato inefficaci tutti gli altri pignoramenti eseguiti in eccesso e ha ordinato la liberazione delle relative somme in favore dell’azienda debitrice, dando piena soddisfazione al cliente dello Studio.