Di Stasio Studio Legale, con l’avv. Antonella Pallavicino, ha ottenuto un provvedimento importante in tema di fideiussione specifica. Il  Collegio dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli ha dichiarato la nullità delle clausole generali di fideiussione specifica, conformi al modello ABI, perché contrarie alla legge antitrust.

Il precedente della fideiussione omnibus

Già da tempo la Banca d’Italia con proprio provvedimento  ha dichiarato che gli articoli 2 (clausola di reviviscenza), 6 (rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c.), e 8 (clausola di sopravvivenza) inseriti dalla Associazione Bancaria Italiana (ABI) nello schema contrattuale per la cosiddetta fideiussione omnibus sono contrari alla legge antitrust.

La fideiussione omnibus è una garanzia personale che viene chiesta dalle banche per garantire genericamente ogni operazione da effettuare con l’istituto. La garanzia riguarda tutti i debiti presenti e futuri, che una persona assume nei confronti di una banca (o di un altro creditore).

 

La fideiussione specifica

Altra cosa è la fideiussione specifica con la quale il garante si impegna in solido con il debitore, per una obbligazione determinata singolarmente. Il contratto è disciplinato dal codice civile all’articolo 1936.

Di Stasio Studio Legale ha, di recente, affrontato la questione dinanzi l’Arbitro Bancario e Finanziario – Collegio di Napoli.

L’impugnazione ha riguardato la conformità di alcune norme in una fideiussione specifica prestata da un garante per un debito di una società nei confronti di un istituto bancario, al modello predisposto dall’ABI, chiedendo che ne venisse dichiarata la nullità.

 

La decisione

Il Collegio dell’Arbitro Bancario e Finanziario di Napoli, aderendo alle argomentazioni svolte da Di Stasio Studio Legale con l’avvocato Antonella Pallavicino, ha accertato la nullità delle clausole contrarie alla legge antitrust contenute nella fideiussione, affermando che le conseguenze invalidanti dei contratti riproducenti lo schema contrattuale predisposto dall’ABI riguardano anche le fideiussioni specifiche conformi al modello ABI.

Grazie a questa decisione si è sancito il principio che le clausole predisposte dall’Associazione bancaria italiana negli schemi contrattuali utilizzati dagli istituti bancari violano le norme poste a tutela della libera concorrenza nel mercato dei servizi finanziari.