di Raffaella Mazzariello Avvocato 

Con l’Ordinanza n. 18697 del 9.6.2022 la Cassazione è di nuovo stata chiamata a verificare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell’assegno divorzile all’ex coniuge.

Ancora una volta la Corte ribadisce la funzione non solo assistenziale ma perequativa/compensativa dell’assegno.

Infatti, quando ognuno degli ex coniugi sia in grado di mantenersi autonomamente, l’assegno va riconosciuto in favore di quello economicamente più debole in una funzione equilibratrice non più finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale ma volta a consentirgli il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito alla vita familiare, dovendosi tener conto, in particolare, se, per realizzare i bisogni della famiglia, questi, anche in ragione dell’età raggiunta e della durata del matrimonio, abbia rinunciato (alle) o sacrificato le proprie personali aspirazioni e aspettative professionali.

Il riconoscimento, quindi, richiede l’accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi o comunque dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l’applicazione dei criteri previsti dalla legge i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all’età dell’avente diritto come del resto già previsto dalla Cassazione Civile a Sezioni Unite con la sentenza n. 18287/2018.

Nel caso esaminato, pertanto, veniva respinta la richiesta avanzata dall’ex moglie di riconoscimento dell’assegno divorzile in funzione compensativa essendo stata accertata la piena autosufficienza della medesima.