Con la sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022 le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione hanno affermato importanti principi di diritto in tema di revoca ex art. 67 L.F

I fatti di causa

Nell’ambito di un giudizio relativo ad una pluralità di domande revocatorie proposte dal fallimento della s.a.s rivolte nei confronti di un Istituto di credito, venivano accolte alcune di esse da parte della Corte di Appello di Messina e, per quel che interessa, la domanda relativa alla rimessa d’importo pari a Lire 40.000.000 effettuata in favore dell’istituto bancario, nel periodo sospetto L. Fall., ex art. 67, comma 2, dovuta all’incameramento del corrispettivo della vendita di un certificato di deposito costituito in pegno dal debitore fallito.

La Corte d’appello accoglieva la revocatoria e disponeva l’ammissione al chirografo della banca ai sensi di quanto disposto dall’art. 70, comma 2, L.F.

L’istituto di credito proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Banca deduceva in particolare il difetto di prova della conoscenza dello stato d’insolvenza da parte della banca, l’omessa valutazione dei mezzi di prova, in relazione alla riconosciuta natura solutoria delle rimesse che, al contrario, avrebbero dovuto essere ritenute di natura ripristinatoria ed, infine, contestava il mancato riconoscimento da parte della Corte di Appello del carattere irrevocabile dell’incameramento della somma derivante dal certificato di deposito determinato da un diritto di pegno oramai consolidato (c.d. pegno rotativo).

Alla luce della particolare rilevanza dei temi da esaminare, la Sesta Sezione della Corte di legittimità ha rinviato il ricorso alla Prima Sezione civile che, a sua volta, ha rimesso le questioni ritenute di massima importanza alle Sezioni Unite con ordinanza n. 8923 del 31 marzo 2021.

I principi di diritto sanciti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5049 del 16 febbraio 2022

Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, hanno statuito i seguenti principi di diritto:

  1. il pagamento eseguito dal debitore, successivamente fallito, nel periodo sospetto, così come determinato nell’art. 67, comma 2, L.F., ove si accerti la “scientia decotionis” del creditore, è sempre revocabile anche se effettuato in adempimento di un credito assistito da garanzia reale ed anche se l’importo versato deriva dalla vendita del bene oggetto di pegno.
  2. la revoca ex art. 67 L.F. del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui agli articoli 111, 111 bis, 111 ter e 111 quater, L.F.