I coniugi possono decidere di trasferire la proprietà di un immobile come effetto della separazione o del divorzio?
La questione del trasferimento degli immobili senza l’intervento del notaio, come effetto del consenso dei coniugi che si separano o divorziano è stata molte volte discussa. Di recente la Corte di Cassazione ha preso una importante decisione, deliberando, nel 2021, a Sezioni Unite la sentenza 21761.
Dopo ampi dibattiti dottrinali e contrastanti orientamenti giurisprudenziali, la Suprema Corte ha chiarito quando e con quali modalità questi trasferimenti (come anche di altro diritto reale sull’immobile) sono ammissibili precisando che le incombenze oggi previste dalla Legge n. 527/1985, art. 29 possono essere eseguite dall’Ausiliario del Giudice.
Aspetti pratici del trasferimento dell’immobile tra i coniugi in corso di separazione o divorzio
La Corte di Cassazione ha fornito tutte le indicazioni per procedere:
- il trasferimento della proprietà (o di altri diritti reali, come usufrutto o abitazione), avviene in via diretta e immediata per effetto del consenso dei coniugi;
- il verbale dell’udienza di comparizione dei coniugi viene redatto dal Cancelliere ed è sufficiente a dare la forma scritta prevista dalla legge al trasferimento immobiliare;
- il Cancelliere ha qualifica di Pubblico Ufficiale e quindi a lui compete lo svolgimento delle formalità relative all’udienza, tra queste anche la stesura del verbale. Queste incombenze rientrano infatti nell’esercizio di una pubblica funzione e gli atti redatti o formati con il concorso del cancelliere in questo ambito costituiscono atti pubblici;
- le incombenze relative alle verifiche catastali possono essere eseguite dall’Ausiliario del Giudice sulla base della documentazione che le parti dovranno produrre.
L’effetto di questa sentenza è molto importante: ha consentito il riordino di norme che, apparentemente slegate tra loro, esistevano già nell’ordinamento. I chiarimenti forniti nella decisione permetteranno di semplificare notevolmente il trasferimento di immobili o la costituzione di diritti reali su di essi quando i coniugi siano d’accordo e questo avvenga nel corso di un procedimento consensuale per separazione o divorzio.
Non è necessario quindi far intervenire il notaio poiché le incombenze che spettano sul pubblico ufficiale possono essere svolte dal Cancelliere. È naturalmente necessario che le parti, a mezzo degli Avvocati, producano tutti i documenti necessari.