In questo caso affrontiamo il diritto di usufrutto congiuntivo alla morte di uno degli usufruttuari

L’usufrutto è il diritto temporaneo di godere e trarre frutti da un bene, mobile e immobile altrui. Al proprietario, una volta ceduto l’usufrutto resta la nuda proprietà del bene.

L’usufrutto è sempre temporaneo e, scaduto il termine o alla morte del titolare, il diritto di godimento e trarre frutti torna nelle mani del proprietario con l’effetto di reintegrare la pienezza della proprietà.

Il diritto di usufrutto può essere condiviso da più usufruttuari con la previsione che, se uno dei due dovesse morire o rinunciare, il diritto si “espande” e accresce la quota di usufrutto goduta dall’altro contitolare ancora in vita.

 

L’usufrutto in questo caso è definito congiuntivo e spesso è previsto in favore di due coniugi

L’usufrutto congiuntivo non è in contrasto con la natura temporanea del diritto di usufrutto, che in nessun caso può eccedere la vita dell’usufruttuario se persona fisica, o i trent’anni se persona giuridica.

L’accrescimento della quota di usufrutto del superstite, non è però automatico, ma agisce a condizione che sia previsto in modo inequivocabile, anche se con una forma implicita, dall’atto che costituisce il diritto di usufrutto.

Questo principio è stato chiarito dalla giurisprudenza che si è interessata dell’usufrutto congiuntivo alla morte di uno degli usufruttuari.

La vicenda che ha occupato Di Stasio Studio Legale, con l’avv. Antonella Pallavicino, trae origine da un caso di usufrutto condiviso alla morte di uno dei coniugi.

Il coniuge, usufruttuario di una quota del 50% di due immobili, a seguito della morte del cousufruttuario, si è rifiutato di consegnare al nudo proprietario le chiavi dei beni.

Nel farlo ha sostenuto che il diritto di usufrutto doveva considerarsi congiuntivo perché costituito in favore dei coniugi.

L’usufruttuario superstite si è opposto alla consolidazione della nuda proprietà per la quota del 50% in favore del nudo proprietario.

Il nudo proprietario ha reagito con un ricorso per decreto ingiuntivo e ha ottenuto ragione dal Tribunale di Nocera Inferiore accogliendo gli argomenti portati dalle difese di Di Stasio Studio Legale.

Il nudo proprietario ha ottenuto così la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo affermando che l’accrescimento del diritto in favore del contitolare opera solo quando sia previsto in modo inequivoco (anche se implicitamente) dalla concorde volontà delle parti (proprietario e usufruttuari), al momento dall’atto costitutivo del diritto di usufrutto.