Le Sezioni Unite, con la recente pronuncia del 30 dicembre 2021 n. 41994, hanno posto la parola fine alla dibattuta questione sulla legittimità delle fideiussioni omnibus conformi al modello predisposto dall’ABI (Associazione Bancaria Italiana).

L’annosa questione trae origine dal provvedimento n. 55 del 2005 della Banca di Italia, con il quale è stato dichiarato il contrasto tra l’art. 2 comma 2 lettera a) della L. n. 287/90 (Legge Antitrust) e lo schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie, relativamente alle disposizioni contenute agli artt. 2, 6 e 8.

Di Stasio Studio Legale ha mostrato più volte il proprio interesse nei confronti di questa tematica (leggi l’articolo)

Come approfondito in altri articoli, infatti, la materia delle fideiussioni conformi al modello ABI versa in uno stato di confusione a causa dell’evoluzione giurisprudenziale e dei contrasti tra i differenti orientamenti in merito alla sorte dei contratti stipulati a valle, tra banche e clienti, riproduttivi delle clausole previste dall’intesa anticoncorrenziale, a monte, sanzionata dalla Banca d’Italia.

È proprio nell’ambito di questa difformità, dottrinale e giurisprudenziale, in ordine alla tutela da apprestare a favore del cliente–fideiussore, che si innesta la recentissima sentenza delle Sezioni Unite.

A tal riguardo la Suprema Corte, nel pieno espletamento della propria funzione nomofiliattica, ha dettato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti“.

Tale pronuncia rappresenta un importante traguardo in quanto, in via definitiva, riconosce la prevalenza della tesi della nullità parziale.

Le fideiussioni, infatti, restano valide ed efficaci, seppur depurate dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle, in conformità a quanto stabilito dall’art. 1419 c.c.

Da siffatta operazione interpretativa, come affermato dalla stessa Corte di Cassazione, discendono una serie di principi a tutela del garante ossia:

  • la rilevabilità d’ufficio da parte del giudice della nullità parziale della fideiussione;
  • l’imprescrittibilità dell’azione di nullità;
  • la cumulabilità dell’azione di nullità con la domanda di ripetizione di indebito e di risarcimento del danno;
  • il provvedimento della Banca di Italia del 2005 costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale.