Al momento della morte di una persona, il complesso dei rapporti patrimoniali, attivi e passivi, cioè crediti e debiti può diventare di qualcun altro.
All’evento della morte, consegue la successione, che, secondo le previsioni di legge può avvenire senza testamento o con un testamento che esprima la volontà del defunto.
L’evento della morte e la sorte di crediti e debiti
La successione può avvenire:
- a titolo universale: quando l’erede subentra, per intero o in quota, nei diritti e obblighi del defunto, e né gli uni né gli altri si estinguono alla sua morte;
- a titolo particolare: il successore (legatario) subentra solo in uno o più rapporti patrimoniali per volontà espressa del defunto.
All’apertura della successione, che si fa risalire alla data morte, si forma l’eredità e con l’eredità, si acquistano, attraverso un atto di accettazione, diritti e doveri legati ai beni e ai rapporti patrimoniali del defunto.
Con la rinuncia all’eredità, al contrario, chi ne avrebbe diritto dichiara di non accettare l’eredità e si esprime la volontà di non subentrare nella posizione giuridica del defunto.
È un diritto che si esercita con espressa dichiarazione scritta resa a un notaio o al cancelliere del Tribunale.
Chi viene chiamato a un’eredità ha dieci anni per decidere se accettare o se rinunciare.
Con la rinuncia all’eredità, i beni ereditari non entrano nel patrimonio del rinunciante e quest’ultimo non acquista la qualità di erede. Ma se chi rinuncia aveva, nel passato, contratto un debito, rinunciando pregiudica i diritti dei propri creditori che non potrebbero rivalersi sui beni ereditati per vedersi ripagati.
Il debitore che rinunci ad un’eredità, in sostanza, potrebbe pregiudicare i diritti dei propri creditori.
L’eredità, infatti, potrebbe incrementare il patrimonio del debitore e dare maggior garanzia al creditore per il recupero del credito.
Per questo motivo, il codice civile offre una tutela ai creditori.
Il caso dell’eredità che contenga un immobile pignorato
Nel caso di un immobile sottoposto a pignoramento, con relativa trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari, la morte del debitore non interrompe il procedimento esecutivo.
Di Stasio Studio Legale a tutela di un creditore ha impugnato la rinuncia all’eredità che il debitore aveva espresso alla morte del proprio genitore, eredità che comprendeva vari immobili sui quali il suo creditore avrebbe potuto soddisfarsi e ottenuto dal Tribunale la conferma della efficacia della procedura.
Il caso del pignoramento seguito dalla morte del debitore, il processo non si interrompe
Nel caso di un immobile sottoposto a pignoramento, la morte del debitore non interrompe il procedimento esecutivo. La questione affrontata da Di Stasio Studio Legale ha riguardato il caso di un’azione esecutiva avviata nei confronti di un debitore con l’atto di pignoramento e la relativa trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari.