I buoni fruttiferi postali si prescrivono decorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo cioé dal momento in cui il buono smette di essere fruttifero.
Se si possiede, ad esempio, un buono fruttifero di durata decennale emesso nel 2000, questo smette di essere fruttifero nel 2010 e si prescrive nel 2020.
Ogni serie di buoni ha una sua durata che può essere di 6, 7 o dieci anni. Esistono anche serie che hanno durata di quattordici o diciassette anni.
I buoni fruttiferi della serie CB emessi nel 1999, delle serie CC, CD e CE del 2000, si sono tutti prescritti il 31.12.2020. Tuttavia, nulla è perduto.
Infatti, i buoni fruttiferi postali prescritti durante il periodo emergenziale Covid compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 luglio 2021 sono esigibili sino al 30 settembre 2021, lo stabilisce l’art. 34, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, art. 72 del decreto-legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020 n. 126, art. 19 del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 e art. 11 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52.
Di Stasio Studio Legale si è già occupato della prescrizione dei buoni postali AA3, con scadenza a sette anni, emessi sulla base del D.M. del 29.3.2001, come potete leggere in questo articolo.
In particolare, Poste Italiane rifiutava di rimborsare i titoli sostenendo che la scadenza dei buoni dovesse calcolarsi dal giorno dell’emissione e non al termine dell’anno solare, di conseguenza calcolava da quella data la prescrizione dei buoni fruttiferi.
Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario ha aderito alle argomentazioni svolte da Di Stasio Studio Legale sulla scadenza del buono fruttifero al termine dell’anno solare, così accertando il diritto del contribuente a vedersi rimborsati i buoni.