I BFP serie AA3, emessi sulla base del D.M.  del 29.3.2001, hanno scadenza a sette anni, cioè possono essere liquidati in linea capitale e interessi alla scadenza del settimo anno a partire dal quale inizia a decorrere la prescrizione decennale. Tali titoli, alla scadenza del settimo anno, riconoscono all’avente diritto, unitamente al capitale, un interesse lordo pari al 35% del capitale sottoscritto.

La vicenda che ha occupato Di Stasio Studio Legale, con l’Avv. Antonella Pallavicino, trae origine dal rifiuto di rimborso dei titoli da parte di Poste Italiane S.P.A., la quale ha sostenuto che la prescrizione dei buoni fruttiferi decorresse dal giorno successivo alla scadenza del buono e che quindi, alla data della richiesta, questi fossero oramai prescritti.

Nello specifico, la Poste Italiane S.p.A. ha asserito che i buoni erano stati sottoscritti il 23.4.2002 e, quindi, dovevano considerarsi scaduti il 23.4.2009 con decorrenza della prescrizione decennale da tale data. Per cui, detta società ha dedotto che i relativi importi erano confluiti oramai nel Fondo istituito ai sensi dell’art. 1, comma 345, della L. n. 266/2005, essendosi compiuta la prescrizione il 23.4.2019 ed essendo la richiesta del contribuente intervenuta solo il 16.7.2019.

Il Collegio di Napoli dell’Arbitro Bancario Finanziario, aderendo alle argomentazioni svolte da Di Stasio Studio Legale, ha ritenuto che la data di scadenza dei buoni fruttiferi postali della serie AA3 vada individuata nell’ultimo giorno del settimo anno solare successivo a quello dell’emissione, quindi il 31.12.2009,  e che solo da tale data inizi a decorrere il termine prescrizionale decennale, compiutosi nel caso di specie il 31.12.2019. In tal senso, il Collegio ha accertato il diritto del contribuente al rimborso dei buoni fruttiferi – serie AA3.