La possibilità di cessione del quinto dello stipendio è prevista anche per i dipendenti pubblici che hanno la facoltà, attraverso questo strumento, di far fronte a debiti contratti con creditori istituzionali (banche o finanziarie).

La norma che la prevede è contenuta nel Testo Unico pubblicato con D.P.R. 5 gennaio 1980 n. 150, il quale disciplina il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle pubbliche amministrazioni.
Anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione, e dell’Arbitrato Bancario e Finanziario sono intervenuti nella interpretazione della disciplina.

Il caso del rinnovo della cessione del quinto dello stipendio

Con l’ ordinanza, n. 7862 del 19/3/2021, la Cassazione ha preso in esame il tema del rinnovo della cessione del quinto per i pubblici dipendenti.

Nel caso specifico, una società finanziaria aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti di un’azienda pubblica di trasporti, per il pagamento delle rate di un finanziamento garantito da cessione del quinto sottoscritto da un dipendente dell’azienda.

La pubblica amministrazione si era opposta al decreto ingiuntivo e ha sostenuto che il finanziamento fosse nullo perché sullo stipendio del dipendente era già in vigore una precedente cessione non ancora estinta.

La Corte di Cassazione ha argomentato che l’invalidità è posta a tutela delle ragioni del lavoratore, il quale può provvedere anche alla stipula di nuovi contratti di finanziamento, purché siano eliminati i maggiori costi che derivano dalla mancata possibilità di ammortizzare quelli della precedente cessione.

La Cassazione ha dunque riconosciuto una responsabilità a carico dell’intermediario finanziario di accollarsi i maggiori costi della precedente cessione che non siano stati ammortizzati dal lavoratore in quanto il tempo tra le due cessioni era insufficiente.

Di Stasio Studio Legale ha affrontato numerosi casi di cessione del quinto dello stipendio, tra gli altri,  il caso in cui il datore di lavoro non abbia provveduto a versare le somme cedute al creditore è approfondito in questo articolo.

Le pronunce delle autorità giudiziarie sono state sempre concordi nel riconoscere che la società creditrice (finanziaria o banca), deve tentare di riscuotere il credito nei confronti del datore di lavoro, cessionario del credito, e fino a che non dimostri che il datore di lavoro non ha pagato, non potrà rivolgersi al lavoratore.

Solo a quel punto il lavoratore avrà la possibilità di rifarsi sul datore di lavoro al quale aveva ceduto il credito.

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