Le somme in sequestro vanno svincolate per consentire alla società di pagare le imposte
Con una recente sentenza in tema di responsabilità amministrativa degli enti, la Suprema Corte ha stabilito che, pur «nel silenzio del d. lgs. n. 231 del 2001, il dissequestro parziale delle somme in sequestro per pagare il debito tributario debba essere consentito, sulla base di una interpretazione costituzionalmente orientata del principio di proporzionalità della misura cautelare, là dove si renda necessario al fine di evitare, per effetto dell’applicazione del sequestro preventivo e dell’inderogabile incidenza dell’obbligo tributario, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente prima della definizione del processo» (Cassazione, Sezione VI Penale, n. 13936 del 2022).
La questione controversa
In via preliminare, la Corte ha richiamato la nozione di profitto oggetto di confisca come ricostruita dalle Sezioni Unite Fisia Italimpianti S.p.a. (Cassazione, Sezioni Unite Penali, n. 26654 del 2008). Per giurisprudenza ormai consolidata, in tema di responsabilità da reato degli enti collettivi, il profitto del reato, oggetto della confisca di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2001, si identifica con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, ma, nel caso in cui questo venga consumato nell’ambito di un rapporto sinallagmatico, non può essere considerato tale anche l’utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in ragione dell’esecuzione da parte dell’ente delle prestazioni che il contratto gli impone.
Pertanto, stando a tale nozione, dal profitto frutto dell’illecito va decurtata l’utilità conseguita dalla controparte, ma non va sottratto l’onere delle imposte che l’ente dovrebbe pagare sui redditi lucrati dalla commissione del reato presupposto.
Senonché, il prelievo fiscale su un ammontare già sottoposto a sequestro ai fini di confisca comporterebbe una duplicazione sanzionatoria a danno della società che potrebbe comprometterne incontrovertibilmente la continuità aziendale. Si tradurrebbe, in altri termini, in una forma di interdizione definitiva dell’attività precedente all’accertamento della responsabilità dell’ente e indipendente dallo stesso.
Si aggiunga, inoltre, che, con riguardo alle persone fisiche, si prevede espressamente che il quantum della confisca del profitto dei reati tributari si riduca per effetto del pagamento del debito tributario.
La soluzione accolta
Sulla scorta di tali considerazione, la Corte ha ritenuto «che, in attuazione del principio di proporzionalità della misura cautelare, il giudice possa autorizzare il dissequestro parziale delle somme sottoposte a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per consentire all’ente di pagare le imposte dovute sulle medesime quale profitto di attività illecite, quando l’entità del vincolo reale disposto, pur legittimamente determinato in misura corrispondente al prezzo o al profitto del reato rischi di determinare, anche in ragione dell’incidenza dell’obbligo tributario, già prima della definizione del processo, la cessazione definitiva dell’esercizio dell’attività dell’ente.
In tali specifici casi lo svincolo parziale delle somme sequestrate deve ritenersi ammesso alla stringente condizione della dimostrazione di un sequestro finalizzato alla confisca che, nella sua concreta dimensione afflittiva, metta in pericolo la operatività corrente e, dunque, la sussistenza stessa del soggetto economico e al solo limitato fine di pagare il debito tributario, con vincolo espresso di destinazione e pagamento in forme “controllate”».